diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 28845 del 12/04/2002 Ud. (dep. 26/07/2002) Rv. 222744 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO | Presenza del difensore - Imputazione diversa da quella per la quale è stato disposto il rinvio a giudizio - Inutilizzabilità in dibattimento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222744-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - PROVE ASSUNTE - UTILIZZABILITÀ NEL DIBATTIMENTO

La regola della partecipazione del difensore dell'indagato all'assunzione della prova in sede di incidente probatorio, con la conseguente sanzione di inutilizzabilità soggettiva della prova formatasi senza la partecipazione dei difensori dei soggetti ad essa interessati, - oltre a non riguardare quei soggetti che solo successivamente all'assunzione della prova, o addirittura proprio sulla base di essa, siano stati raggiunti da indizi di colpevolezza - non è applicabile nell'ipotesi in cui il difensore abbia partecipato all'assunzione dell'atto, anche se all'epoca l'imputato era raggiunto da indizi di colpevolezza in ordine ad una contestazione diversa rispetto a quella, poi, definitivamente formulata in sede di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 403 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 403 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)