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Sez. 3, Sentenza n. 1293 del 29/01/2003 (Rv. 560096 - 01)

COMODATO - IN GENERE | Perfezionamento del contratto - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Consegna della cosa al destinatario - Necessità - Sussistenza - Forme.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560096-01

COMODATO - IN GENERE

Per il perfezionamento del contratto di comodato, per il quale non è richiesta la forma scritta, essendo sufficiente un comportamento concludente, occorre comunque, avuto riguardo alla natura reale del contratto, la consegna della cosa, la quale non deve tuttavia rivestire forme solenni né avvenire materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già detenuta dal comodatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)