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Sez. 1, Ordinanza n. 252 del 05/02/1973 Cc. (dep. 06/06/1973) Rv. 124231 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - INDAGINI PARTICOLARI DI TECNICI SPECIALIZZATI - NOMINA DI ALTRO PERITO - NECESSITA - CONDIZIONI - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA.*
Stato
decisa il 1973-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/124231-01

PROVA PENALE - PERIZIA - IN GENERE - INDAGINI PARTICOLARI DI TECNICI SPECIALIZZATI - NOMINA DI ALTRO PERITO - NECESSITA - CONDIZIONI - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA.*

In tema di indagini particolari eseguite da tecnici specialisti per conto del perito, deve applicarsi il principio che questi non puo trasferire ad altri l'incarico ricevuto; l'attuazione pratica di tale principio non esclude, pero, la possibilita che egli possa servirsi di collaboratori che lo assistano nelle operazioni per l'espletamento dell'incarico, senza l'Obbligo di osservanza delle formalita rituali imposte dagli artt 314 e seguenti cod proc pen, purche tale attivita di collaborazione implichi solo la rilevazione dei dati tecnici di carattere puramente materiale che il perito sia comunque in grado di controllare. Quando, invece, per la complessita della ricerca o per altro motivo, egli non sia in grado di compiere accertamenti che, indispensabili per l'espletamento dell'incarico, esigano peculiari cognizioni tecniche e importino per la loro esecuzione un giudizio fondato su un criterio di valutazione critica dei dati ottenuti o una discrezionalita sui metodi di rilevamento dei dati stessi, dovra allora rivolgersi al giudice, al quale spettera di provvedere alla scelta e alla nomina di un secondo perito nella persona di un idoneo specialista. L'inosservanza di tale formalita, risolvendosi nell'assunzione delle funzioni peritali da parte di un soggetto estraneo al processo, e causa di nullita assoluta e insanabile ai sensi dell'art 185 nn 2 e 3 cod proc pen, per la violazione degli artt 314, 315 e 315 bis, 303, 304 bis e ter cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 315, Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)