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Sez. 5, Sentenza n. 6262 del 03/12/1979 Ud. (dep. 19/05/1980) Rv. 145336 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - MERA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - NECESSITA DI UNA REALE INGERENZA PROFITTATRICE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145336-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - OGGETTO DELLA TUTELA PENALE - MERA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE - INSUFFICIENZA - NECESSITA DI UNA REALE INGERENZA PROFITTATRICE - FATTISPECIE.*

Il reato di interesse privato in Atti di ufficio ha per oggetto la tutela dell'imparzialita della pubblica amministrazione e si configura quando il pubblico ufficiale, strumentalizzando l'ufficio per i suoi fini, prenda nell'atto un interesse privato e cioe inserisca una prospettiva di utilita privata nel procedimento di formazione dell'atto, alterandone la fisionomia. Non e pertanto sufficiente, per la sussistenza del reato, che il pubblico ufficiale abbia un interesse all'atto o che trasgredisca un Obbligo di astensione, essendo necessaria una condotta positiva, da parte del pubblico ufficiale, che integri una reale ingerenza profittatrice. (nella specie l'imputato, nella sua qualita di tecnico del comune e come tale membro e segretario della commissione edilizia, non aveva solo approvato i progetti di costruzione che aveva egli stesso elaborato omettendo, com'era suo dovere, di astenersi, aveva anche riferito in termini positivi alla commissione edilizia sostenendo la loro approvazione. In tale attivita la Cassazione ha ravvisato l'estremo del 'prendere interessè, e cioe l'ingerenza profittatrice del pubblico ufficiale).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)