Sez. 5, Sentenza n. 3208 del 18/02/1972 Ud. (dep. 13/05/1972) Rv. 121018 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI LAVORO - 'ADDETTO ALLA CASÀ - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE - RAPPORTO DI LAVORO - 'ADDETTO ALLA CASÀ - ATTESTAZIONE DELLA CONVIVENZA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il rapporto di lavoro crea una convivenza, almeno temporanea, fra datore di lavoro e prestatore d'opera; pertanto non e necessario che dall'atto di notifica risulti esplicitamente siffatta convivenza fra notificando e consegnatario, sempre che il rapporto anzidetto lasci fondatamente presumere la esistenza della convivenza stessa. In particolare la locuzione dì addetto alla casà, allorche viene concretamente usata nella relazione dall'ufficiale giudiziario per designare la qualita della persona a cui sia stata consegnata nell'abitazione dell'imputato la copia della citazione, fa desumere che tale persona menasse vita in comune con il destinatario dell'atto e fosse, quindi, in quel rapporto di convivenza-anche se non attestato nella relata-richiesto dalla legge per la regolarita della citazione. (V 111323, anno 1969; 105033, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)