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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Capo X. Della chiusura dell'istruzione formale

Art. 369 Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero

1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie.

Art. 370 Richiesta di ulteriore istruzione

1. Se il pubblico ministero ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti al giudice istruttore. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero.

Art. 372 Deposito in cancelleria e facolta' dei difensori

1. Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria.
Il giudice, quando le cose sequestrate non sono depositate in cancelleria, puo' ordinare che siano lasciate nel luogo dove si trovano custodite.

2. I difensori hanno facolta' di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi.

3. Il giudice istruttore puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

4. Scaduto il termine, il giudice istruttore deve provvedere entro quindici giorni nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 373 Dissenso tra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del giudice ordinario

1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad un'altra Autorita', provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale ha obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito, salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.

Art. 374 Sentenza di rinvio a giudizio

1. Il giudice istruttore, se riconosce, che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al Tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.

Art. 375 Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio

1. Con la sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta'.

2. Il giudice con la sentenza che rinvia a giudizio ordina la cattura dell'imputato se questi non e' gia' detenuto per il reato per cui si procede, quando si tratta di delitto per il quale la legge impone il mandato di cattura. Quando il mandato di cattura e' facoltativo o e' stato sospeso a' termini dell'articolo 259, il giudice puo' ordinare la cattura.

3. Quando e' stata conceduta la liberta' provvisoria, il giudice istruttore ha facolta' di ordinare la cattura.

4. Per l'esecuzione delle disposizioni della sentenza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura.

5. Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, puo' far notificare all'imputato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore.

Art. 376 Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento

1. Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere per concessione del perdono giudiziale, o per insufficienza di prove o per amnistia se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

2. Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.

Art. 377 Sanatoria delle nullita' verificatesi nell'istruzione

1. Le nullita' incorse nell'istruzione formale sono sanate, se non vengono dedotte, con dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 372.

Art. 378 Sentenza di proscioglimento

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

2. Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove.

3. Se sono ignoti coloro che hanno commesso il reato, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere per tale causa.

Art. 379 Concessione del perdono giudiziale

1. Quando i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, se ritiene di concedere il perdono giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 380 Provvedimenti della sentenza di proscioglimento che accerta la falsita' in atti

1. Qualora, nonostante la dichiarazione di non doversi procedere, sia accertata la falsita' di un atto o di un documento, questa deve essere dichiarata nella sentenza e si osservano le disposizioni degli articoli 480 e 481.

Art. 381 Provvedimenti relativi alla liberta' personale del prosciolto

1. In ogni caso di proscioglimento, se il prosciolto si trova detenuto o soggetto a liberta' vincolata, il giudice con la sentenza ne ordina la liberazione.

2. E' ordinata parimenti la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento e sono applicate le misure di sicurezza a norma del codice penale.

Art. 382 Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni

1. Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

2. Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

3. Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non e' impugnabile, il querelante puo' proporre soltanto ricorso per cassazione.

4. Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.

Art. 383 Competenza esclusiva del giudice penale per statuire sulle domande civili dell'imputato prosciolto

1. Sulle domande per rifusione di spese e per risarcimento di danni, menzionate nell'articolo precedente, e' competente a provvedere soltanto il giudice penale con la sentenza di proscioglimento.

Art. 384 Requisiti formali della sentenza istruttoria

1. La sentenza del giudice istruttore contiene:

  1. 1° le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile civile;

  2. 2° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

  3. 3° l'indicazione delle richieste del pubblico ministero e delle istanze proposte dalle parti;

  4. 4° l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto della decisione;

  5. 5° il dispositivo;

  6. 6° l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui e' pronunciata;

  7. 7° la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata e del cancelliere.

Art. 385 Nullita' e rettificazione della sentenza istruttoria

1. La sentenza e' nulla se manca l'enunciazione del fatto o del titolo del reato, se manca o e' contradittoria la motivazione, se manca o e' incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo. E' parimenti nulla se manca la sottoscrizione del giudice che l'ha pronunciata.
Quando per assoluta impossibilita' non e' sottoscritta da questo giudice, e' sottoscritta dal presidente del tribunale, con menzione della causa della sostituzione. Se la sentenza e' pronunciata dalla sezione istruttoria si provvede, in caso d'impedimento di alcuno dei giudici, a norma del capoverso dell'articolo 474.

2. Quando si tratta di sentenza di rinvio a giudizio le predette nullita' e quella preveduta dall'articolo 376 possono farsi valere soltanto nel giudizio, purche' siano proposte immediatamente dopo compiute per la prima volta le formalita' d'apertura del dibattimento.

3. Se mancano altri requisiti non richiesti a pena di nullita', il giudice che ha pronunciato la sentenza provvede, anche d'ufficio, con le forme stabilite per la correzione degli errori materiali, a norma dell'articolo 149.

Art. 386 Trasmissione delle sentenze di rinvio a giudizio

1. Le sentenze di rinvio a giudizio sono trasmesse, entro due giorni da quello in cui vennero depositate ai termini dell'articolo 151, alla cancelleria del giudice competente. Con le dette sentenze sono trasmessi gli atti del procedimento e le cose sequestrate, qualora non sia necessario custodirle altrove.

Art. 387 Impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento

1. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica possono appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere. Sull'appello decide la sezione istruttoria.

2. Il procuratore generale puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale la sezione istruttoria, in primo grado o in grado di appello, ha dichiarato non doversi procedere.

3. L'imputato puo' appellare alla sezione istruttoria contro la sentenza del giudice istruttore, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, quando e' stato dichiarato non doversi procedere per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale, ovvero perche' trattasi di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e' stata applicata o puo' con provvedimento successivo essere applicata una misura di sicurezza. Contro la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice istruttore inappellabilmente o dalla sezione istruttoria, l'imputato puo' ricorrere per cassazione.

Art. 388 Procedimento in caso di rimessione dell'istruzione alla sezione istruttoria

1. Quando l'istruzione e' stata rimessa alla sezione istruttoria, si applicano le disposizioni di questo titolo, sostituito al procuratore del Re il procuratore generale e al giudice istruttore rispettivamente il consigliere delegato e la sezione istruttoria, alla quale esclusivamente spettano le decisioni sulla competenza e quelle definitive sull'istruzione.

Titolo terzo. Dell istruzione sommaria

Art. 389 Casi in cui si procede con istruzione sommaria

1. Per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale il procuratore del Re deve procedere con istruzione sommaria quando l'imputato e' stato sorpreso in flagranza o ha commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato per misura di sicurezza, e non si possa procedere a giudizio direttissimo.

2. Il procuratore del Re deve altresi' procedere con istruzione sommaria, anche se e' stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio ha confessato di aver commesso il reato e non appaiono necessari ulteriori atti d'istruzione. A tal uopo il giudice istruttore o il consigliere delegato della sezione istruttoria deve trasmettere gli atti al pubblico ministero appena avvenuta la confessione.

3. Deve infine procedersi nello stesso modo, per i reati di competenza della corte d'assise o del tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena meno grave, in ogni caso in cui la prova appare evidente.

4. Il pretore, per i reati di sua competenza, procede con istruzione sommaria, quando non procede a giudizio direttissimo o con decreto.