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Sez. 1, Sentenza n. 5619 del 26/06/1987 (Rv. 454095 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - EFFETTI - OBBLIGO A CARICO DEL GENITORE DI MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELLA PROLE - CONSEGUENZE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI ANCHE PER LA QUOTA FACENTE CAPO AL SOGGETTO DEL QUALE È STATA ACCERTATA LA PATERNITÀ O MATERNITÀ - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 1299 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454095-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - EFFETTI - OBBLIGO A CARICO DEL GENITORE DI MANTENIMENTO, EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DELLA PROLE - CONSEGUENZE - ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI ANCHE PER LA QUOTA FACENTE CAPO AL SOGGETTO DEL QUALE È STATA ACCERTATA LA PATERNITÀ O MATERNITÀ - AZIONE DI REGRESSO EX ART. 1299 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce, ai sensi dell'art. 278 cod. civ., gli stessi effetti del riconoscimento, per cui pone a carico del genitore, fin dalla nascita del figlio, tutti i doveri inerenti al rapporto di filiazione legittima (art. 261 cod. civ.), compresi quelli di mantenimento, educazione e istruzione. Pertanto, il genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio, ha diritto di ripetere la quota delle relative spese nei confronti del soggetto del quale è stata accertata la paternità o la maternità naturale, in applicazione analogica dell'art. 1299 cod. civ., che prevede il regresso tra condebitori solidali quando l'obbligazione sia stata adempiuta da uno solo di essi, alla stregua del principio che si trae dall'art. 148 (richiamato dall'art. 261 cod. civ. per la filiazione naturale) che, prevedendo l'Azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, postula il diritto di quello adempiente di agire in regresso nei confronti dell'altro. (V 1862/84, mass n 433937; (V 3344/82, mass n 421325).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Civ. art. 278 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)