Sez. 1, Sentenza n. 2050 del 30/06/1971 (Rv. 352711 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA - DENUNZIA DI SUCCESSIONE CONDIZIONATA AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA EREDITARIA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL TESTAMENTO - RECUPERO DEL TRIBUTO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - OGGETTO DELL'IMPOSTA - SUCCESSIONI CONTESTATE GIUDIZIALMENTE - IMPUGNAZIONE DEL TESTAMENTO - APPLICABILITA DELL'IMPOSTA - DENUNZIA DI SUCCESSIONE CONDIZIONATA AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALITA EREDITARIA - IRRILEVANZA - DICHIARAZIONE DI NULLITA DEL TESTAMENTO - RECUPERO DEL TRIBUTO.*
Ai sensi dell'art 6 del RD 30 dicembre 1923, n 3270, l'imposta di successione si applica in base al testamento - ancorche risulti che esso sia stato giudizialmente impugnato anche in contraddittorio della finanza - pertanto, legittimamente il tributo viene liquidato a carico di chi, presentando la denuncia di successione, si sia attribuita la qualita di erede. Ad impedire la tassazione e inefficace la condizione apposta dallo interessato alla denuncia stessa (subordinandola al riconoscimento della qualita di erede), perche nel nostro sistema non e prevista la possibilita della denuncia condizionata, in considerazione del carattere non di manifestazione di volonta che essa assume, ma di mera notizia che l'amministrazione riceve e che produce i suoi effetti indipendentemente dalla volonta del denunciante. L'eventuale diritto al ricupero dell'imposta, in caso di dichiarata nullita del testamento, e peraltro salvo, secondo la tassativa disposizione di cui al predetto art 6 della legge sulla imposta di successione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)