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Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 03/05/1969 (Rv. 340264 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340264-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*

Il giudice e investito del potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti o i negozi sottoposti al suo esame, senza essere vincolato dalle definizioni prospettate dalle parti. Peraltro, tale potere di qualificazione deve essere esercitato nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte, nonche nell'ambito dei fatti dedotti e ritualmente acquisiti al processo. (Conf 1698/68 mass n 333536).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)