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Sez. L, Ordinanza n. 16064 del 10/06/2024 (Rv. 671436-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento ingiurioso - Mera illegittimità del recesso - Insufficienza - Modalità offensive del recesso datoriale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671436-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il carattere ingiurioso del licenziamento, che, in quanto lesivo della dignità del lavoratore, legittima un autonomo risarcimento del danno, non si identifica con la sua illegittimità, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso. (Nella specie, la S.C. ha negato che fosse ingiurioso il licenziamento intimato per fatti di reato per i quali il datore aveva anche sporto denunzia all'A.G., in assenza di prova circa l'utilizzo di modalità indebite di comunicazione ed attuazione del procedimento disciplinare).

Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)