Sez. 5, Sentenza n. 25007 del 11/12/2015 (Rv. 637673 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Avviso di accertamento - Notifica - Termine di decadenza - Decorrenza - Nozione di pagamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema d'imposta sulle successioni, la rettifica della dichiarazione del contribuente incompleta o infedele (e, conseguentemente, la determinazione dell'imposta complementare di successione) va effettuata mediante avviso, ai sensi degli artt. 27, comma 3, e 34 del d.lgs. n. 346 del 1990, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale come liquidata dall'Ufficio a seguito della dichiarazione del contribuente e, cioè, dall'effettivo adempimento dell'obbligazione, comprensivo del versamento dell'ultima rata d'imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 32, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 34 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)