Sez. 5, Sentenza n. 11932 del 13/07/2012 (Rv. 623341 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Azione di recupero "a posteriori" - Diritti relativi ad importazioni in regime preferenziale - Beni di valore diverso da quello dichiarato risultante da rimborsi successivamente effettuati dai fornitori all'importatore - Disciplina applicabile - Disciplina vigente alla data dei rimborsi - Fondamento - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, l'azione di recupero "a posteriori" dei dazi all'importazione è sottoposta alla disciplina di cui all'art. 221, n. 3, del Regolamento CEE n. 2193 del 12 ottobre 1992, con conseguente sospensione del decorso del termine triennale di prescrizione dell'accertamento, anche quando l'importazione in regime preferenziale, concesso in relazione al valore dichiarato dei beni, sia effettuata in epoca antecedente al 1° gennaio 1994, data di entrata in vigore della disposizione, ma sia seguita in epoca successiva a tale giorno da rimborsi concessi dai fornitori della merce all'importatore, poiché è alla data di questi, che rendono illegittimo l'originario regime preferenziale, che si determina l'insorgenza del debito doganale.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)