Sez. L, Sentenza n. 306 del 23/01/1978 (Rv. 389590 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - ELIMINABILITA DELL'INVALIDITA CON CURE MEDICHE E CHIRURGICHE O CON L'USO DI APPARECCHI SANITARI - INFLUENZA SUL CARATTERE PERMANENTE DELL'INVALIDITA E SULL'ACCERTAMENTO DELLO STATO OBIETTIVO DI QUESTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - ELIMINABILITA DELL'INVALIDITA CON CURE MEDICHE E CHIRURGICHE O CON L'USO DI APPARECCHI SANITARI - INFLUENZA SUL CARATTERE PERMANENTE DELL'INVALIDITA E SULL'ACCERTAMENTO DELLO STATO OBIETTIVO DI QUESTA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il principio, secondo cui il carattere permanente dell'invalidita del lavoratore non puo essere escluso per il semplice fatto che l'invalidita possa essere eliminata mediante opportune cure mediche e chirurgiche o con l'uso appropriato di apparecchi sanitari, non riguarda l'accertamento dello stato obbiettivo di invalidita, che deve essere valutato, ai fini della Determinazione della capacita di guadagno, con riferimento alle condizioni in cui il lavoro e svolto effettivamente, onde accertare la concreta possibilita che l'assicurato, infermo o minorato, utilizzi in modo proficuo, continuativo e non usurante, e senza declassamento, le sue residue energie di lavoro in occupazioni consentanee alle sue attitudini. (nella specie i giudici di merito, avevano accertato che la miopia della quale era affetto il lavoratore era suscettibile di perfetta correzione con l'applicazione di lenti del tutto sopportabili e senza usura delle residue forze del suo organismo).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)