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Sez. 3, Sentenza n. 2961 del 05/11/1965 Ud. (dep. 28/01/1966) Rv. 100292 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - FORMULE SACRAMENTALI - NON SONO NECESSARIE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100292-01

AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - FORMULE SACRAMENTALI - NON SONO NECESSARIE - FATTISPECIE.*

La querela, come sancito nell'art 6 cod proc pen, e una istanza di procedimento, una istanza, cioe, con la quale la parte offesa da un reato non perseguibile di ufficio denunzia all'autorita competente un fatto delittuoso, chiedendo che si inizi l'Azione penale per l'accertamento della responsabilita del colpevole in ordine al fatto lamentato. L'istanza non richiede l'uso di formule sacramentali, ne e indispensabile una esplicita richiesta di punizione del colpevole, essendo tale finalita subordinata all'esito del procedimento penale che si invoca. Pertanto la denunzia, su carta da bollo, di un fatto delittuoso non perseguibile di ufficiò per il piu a praticarsì costituisce valido atto di querela, massimamente quando la scrittura in bollo sia stata richiesta dai carabinieri, a cui l'episodio delittuoso era stato denunziato verbalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Proc. Pen. art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)