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Sez. 3, Sentenza n. 1912 del 01/02/2005 (Rv. 580701 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Trasporti con tariffe a forcella - Termine annuale di prescrizione ex art. 2951 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580701-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO

I diritti di trasporto con tariffe a forcella non si prescrivono per il decorso del termine di cui all'art. 2951, primo comma, cod. civ., per effetto dell'art. 1, terzo comma, legge 27 maggio 1993 n. 162 che fa salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 novembre 1992 n. 463 (il cui art. 2 dispone: "Il termine previsto dall'art. 2951, primo comma, cod.civ. non si applica in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974 n. 298 e 26 gennaio 1993 n. 19").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Legge 27/05/1993 num. 162 art. 1 com. 3, Decreto Legge 27/11/1992 num. 463 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)