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Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Testo in vigore al

Art. 11

1. Le deliberazioni ed i progetti che riguardano opere e provviste per l'impianto, la sistemazione, l'ampliamento e la trasformazione dei servizi contemplati dalla presente legge, anche degli stabilimenti per la cernita e la utilizzazione industriale ed agricola dei rifiuti urbani di tutti i comuni capoluoghi di provincia, dei comuni sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo debitamente riconosciute e dei comuni che in base all'ultimo censimento hanno una popolazione non inferiore ai 20.000 abitanti devono riportare, oltre le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

2. Tale approvazione e' richiesta anche nel caso in cui i servizi e gli stabilimenti di cui al precedente comma siano gestiti in concessione da privati imprenditori.

Art. 12

1. Le opere previste dall'art. 11 sono considerate d'interesse pubblico.

2. L'approvazione dei relativi progetti equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria sugli atti di trapasso d'immobili ai comuni per le espropriazioni e per l'acquisto d'immobili necessari alla realizzazione degli impianti di cernita e di utilizzazione sia a scopo industriale sia a scopo agricolo dei rifiuti predetti, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto di trasferimento e per ogni trascrizione.

Art. 13

1. In dipendenza dell'obbligo di cui all'art. 9, i comuni possono assumere, nei modi stabiliti dall'art. 2 e seguenti del Regio decreto 15 ottobre 1925-III, n. 2578, anche i servizi relativi agli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale od a scopo agricolo dei rifiuti solidi urbani.

2. In ogni caso la costituzione di tali aziende deve conseguire, indipendentemente dalle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche l'approvazione del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Art. 14

1. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dalla presente legge, devono essere sempre salvaguardati nel miglior modo l'igiene ed il decoro, anche per quanto si riferisce alle condizioni di lavoro del personale ad essi addetto.

2. Le relative norme sono stabilite dal Podesta', con apposito regolamento da approvarsi a norma di legge, sentiti l'Ufficiale sanitario e, ove occorra, il competente Ispettorato corporativo.

3. Nei servizi stessi dovranno, inoltre, essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformita' all'art. 268 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Titolo II. Della conservazione temporanea e della raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 15

1. I rifiuti interni dei centri di popolazione aggiornerete devono essere raccolti e conservati, fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

2. Nel caso che a tale fine vengano adoperati recipienti portatili, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

3. Tale disposizione, in quanto applicabile, deve essere fatta osservare nelle scuderie e stalle in genere debitamente autorizzate e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

4. Spetta al Podesta', sentito l'ufficiale sanitario, stabilire norme speciali per la conservazione temporanea, fino al momento del trasporto, dei rifiuti degli stabilimenti per la produzione, lavorazione e preparazione di sostanze alimentari.

Art. 16

1. Il Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani, ha facolta' di stabilire norme speciali che dovranno essere osservate nella costruzione dei recipienti destinati alla conservazione, alla raccolta ed all'asportazione dei rifiuti interni ed esterni, anche per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e le caratteristiche costruttive di essi.

Art. 17

1. Il gettito dei rifiuti ed il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti e scoperti, e nei terreni pubblici e privati sono vietati.

2. Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte ad essi, come pure le strade praticabili d'ogni genere ed i tratti di spiagge prospicienti gli abitati, o adibiti a pubblico passeggio, o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori;

Titolo III. Trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Art. 18

1. Nei centri in cui siano istituiti i servizi regolati dalla presente legge, l'asportazione di tutti i rifiuti esterni ed interni deve essere effettuata giornalmente.

2. Deroghe a tale disposizione possono essere accordate, per ciascun comune, con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, soltanto per i rifiuti interni e fatta eccezione per quelli che si formano negli alberghi, nelle pensioni, nelle comunita' d'ogni genere e negli esercizi e spacci pubblici.

Art. 19

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare ogni dispersione di materiale, ogni esalazione male odorante ed ogni offesa al decoro cittadino.

2. La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti stessi deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

3. I modelli di tali veicoli e recipienti devono essere sottoposti, a cura dei costruttori, al visto d'approvazione del Ministro per l'interno, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

Titolo IV. Dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 20

1. Salva l'eccezione di cui al successivo art. 25, tutti i rifiuti solidi urbani devono essere sottoposti, per quanto e' possibile, ad un trattamento tale che assicuri, nel miglior modo, ai fini dell'economia nazionale e della lotta contro gli sprechi, la loro utilizzazione industriale ed agricola, conformemente ai progressi della tecnica ed alla situazione locale e secondo le direttive che il Ministro per l'interno impartira' al riguardo, d'intesa, ove occorra, con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste.

2. In conseguenza, puo' essere dispersa o distrutta soltanto quella parte dei rifiuti stessi che non costituisce, agli scopi accennati, materia recuperabile od apprezzabile.

3. Il Prefetto della provincia, ove, eccezionali contingenze di igiene pubblica lo richiedano, potra', tuttavia, ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalita' dei rifiuti stessi.

Art. 21

1. Ai fini della utilizzazione industriale dei rifiuti, nei comuni aventi una popolazione non inferiore ai 50.000 abitanti, e' obbligatoria la cernita preventiva dei rifiuti predetti.

2. Ove le esigenze dell'economia nazionale lo richiedano, e le condizioni locali lo consentano, tale cernita puo' essere dichiarata obbligatoria con decreto del Ministro per l'interno, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 6, anche per comuni aventi popolazione inferiore al limite suindicato.

Art. 22

1. Il Ministro per l'interno puo' dichiarare obbligatoria la creazione di speciali impianti di utilizzazione industriale ed agricola dei materiali cerniti e residuati dalla cernita nei comuni piu' importanti del Regno.

2. I provvedimenti relativi alla dichiarazione di obbligatorieta' di tali impianti saranno adottati, a seconda della rispettiva competenza, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e per le foreste, previo parere della Commissione centrale per i rifiuti solidi urbani.

3. Qualora i provvedimenti predetti si riferiscano alle industrie disciplinate dalla legge 12 gennaio 1933-XI, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, il Ministro per le corporazioni sentira' la Corporazione competente.

Art. 23

1. I comuni nei quali sia stata dichiarata obbligatoria la creazione degli impianti, ai sensi dell'art. 22, possono essere riuniti in consorzio nei modi e con le forme di cui agli articoli 156 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Art. 24

1. I nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale, sia agricola, dei rifiuti devono sorgere a distanza non minore di 1000 metri dall'abitato nei centri di popolazione agglomerata, e la scelta della localita' deve essere approvata dal Prefetto.

2. La relativa deliberazione, da adottarsi dal Podesta', sentiti l'ufficiale sanitario e il dirigente del servizio comunale di nettezza urbana, e' trasmessa al Prefetto corredata dal piano topografico e da una relazione illustrativa.

3. Il Prefetto deferisce ad apposita Commissione, presieduta dal vice Prefetto e di cui fanno parte il medico provinciale, l'ingegnere, capo del Genio civile, il capo dell'Ufficio tecnico comunale ed un membro del Consiglio provinciale sanitario, l'incarico di eseguire un sopraluogo per accertare se la localita' designata presenti le condizioni richieste, in rapporto all'ubicazione ed alla estensione del terreno, alla distanza di esso dal piu' vicino centro di popolazione agglomerata, al prevedibile sviluppo dell'abitato e, infine, alle esigenze del traffico.

Art. 25

1. I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere ne' asportati ne' accumulati in depositi, ma devono essere distrutti od inceneriti sul posto.

2. Tale disposizione non si estende ai rifiuti di medicazione, nel caso che, a scopo di ricupero, essi vengano sottoposti ad un procedimento di sterilizzazione e di lavaggio.

3. Il Prefetto della Provincia, puo', in via eccezionale, accordare una deroga all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, quando si tratti di rifiuti che non costituiscano pericolo d'infezione.

Titolo V. Tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 26

1. Il n. 6 dell'art. 10 del Testo unico per la finanza locale, approvato con Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, nonche' il n. 5 dell'art. 93 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1931-XII, n. 383, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, sono sostituiti, rispettivamente, come appresso:
«Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni)».

Art. 27

1. La sezione II del Capo XVIII del Titolo III del Testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e' sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, come appresso:
«SEZIONE II. - Tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.
Art. 268 (Tassa). - Per i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni), i comuni possono istituire apposita tassa annuale in base a tariffa.
Art. 269 (Contribuenti). - La tassa e' dovuta da chiunque occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto e' istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.
La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purche' debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, da' diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
Art. 270 (Tariffa). - La tassa e' commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.
Per la sua applicazione i comuni sono tenuti ad adottare appositi regolamenti, nei quali, oltre a tutte le esenzioni previste dalle leggi vigenti, saranno altresi' specificate le speciali esenzioni o facilitazioni che, in relazione alle condizioni locali, riterranno di poter accordare.
Tali regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmessi al Ministero delle finanze, che provvede all'omologazione di essi, sentito il Ministero dell'interno.
Le tariffe stabilite in applicazione dei regolamenti debitamente omologati, devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed essere comunicate al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 273.
Art. 271 (Riscossione). - La riscossione della tassa e' fatta mediante ruoli nominativi.
Per l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso della tassa stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 273 al 294.
Art. 272. (Addizionale). - E' istituita una addizionale nella misura di due centesimi per ogni lira della tassa comunale dovuta ai sensi del precedente art. 268, da iscrivere nei ruoli relativi alla tassa stessa.
Tale addizionale viene riscossa alla scadenza delle sei rate bimestrali in cui ha luogo la riscossione del tributo principale.
Il provento derivante dalla riscossione dell'addizionale sara' integralmente versato al bilancio dello Stato, e verra' successivamente erogato dal Ministero delle finanze, per tutti i servizi contemplati dalla presente legge, mediante corrispondenti assegnazioni di fondi sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Art. 272-bis (Delegazioni). - A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, purche' il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferimento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche».
Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, le riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94.
E' fatto obbligo ai comuni che contraggono debiti a termini del primo comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani».

Art. 28

1. E' data facolta' ai comuni di provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti non contemplati dal secondo comma, lettera b) dell'art. 1 della presente legge.

2. Per tale servizio, che non ha pero' carattere di privativa, i comuni sono autorizzati a riscuotere apposito corrispettivo in base a tariffa.

3. Le relative norme e tariffe vengono deliberate dal Podesta' ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa.

Titolo VI. Della formazione e tenuta degli elenchi delle imprese ammesse a gestire i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 29

1. A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, agli appalti di tutti servizi contemplati dalla presente legge, dell'importo non inferiore alle lire 25.000 annue, possono essere ammesse solo le imprese idoneamente attrezzate dal punto di vista tecnico e finanziario iscritte in appositi elenchi depositati presso il Ministero dell'interno e pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero stesso.

Art. 30

1. L'iscrizione e' annuale e puo' essere prorogata.

2. Le imprese sono inscritte negli elenchi in ordine alfabetico secondo la ragione sociale e con l'indicazione, per ciascuna di esse della sede legale e del limite di somma degli appalti ai quali possono essere ammesse in rapporto alla potenzialita' tecnica e finanziaria.

3. La classifica, in rapporto alla potenzialita', e' stabilita come appresso:

  1. a) iscrizione d'importo fino a lire 100.000;

  2. b) iscrizione d'importo fino a lire 300.000;

  3. c) iscrizione d'importo fino a lire 500.000;

  4. d) iscrizione d'importo fino a lire 1 milione;

  5. e) iscrizione d'importo illimitato.

Alle imprese non possono essere affidati appalti d'importo annuo superiore a quello indicato negli elenchi. Agli effetti di tale divieto, non si tiene conto dell'importo globale di diversi appalti eventualmente affidati in precedenza ad una medesima impresa ed ancora in corso.

4. Solo in caso di comprovata urgenza e di eccezionale necessita', e limitatamente al tempo indispensabile ad assicurare la continuita' del servizio, le Amministrazioni comunali, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, possono affidare la gestione dei servizi in parola ad imprese iscritte negli elenchi per appalti d'importo inferiore a quello indicato negli elenchi stessi, o ad imprese ritenute idonee ma non iscritte nei medesimi.

5. Le imprese possono ottenere l'elevazione della classifica allegando alla domanda la dimostrazione di poter gestire appalti per un importo superiore alla classifica gia' ottenuta e di possedere, allo scopo, adeguata potenzialita' tecnica e finanziaria.

6. Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale concessione governativa, nella misura seguente:

  1. a) iscrizione d'importo fino a L. 100.000: tassa L. 50;

  2. b) iscrizione d'importo fino a L. 300.000: tassa di 60;

  3. c) iscrizione d'importo fino a L. 500.000: tassa L. 80;

  4. d) iscrizione d'importo fino a L. 1.000.000: tassa di L. 150;

  5. e) iscrizioni d'importo superiore a L. 1.000.000: tassa di L. 200.

La tassa e' riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Art. 31

1. Per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 le imprese debbono presentare domanda in competente carta da bollo corredata dai seguenti documenti:

  1. a) certificato di cittadinanza italiana;

  2. b) certificato del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, e certificato di buona condotta rilasciato dal Podesta' e vidimato dal Prefetto, entrambi di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda d'iscrizione;

  3. c) certificato d'iscrizione alla competente organizzazione sindacale;

  4. d) certificato dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, comprovante l'attivita' o l'idoneita' specifica dell'impresa, nonche' l'indicazione delle persone aventi facolta' di impegnarla legalmente;

  5. e) certificato d'idoneita' morale e politica rilasciato dal Prefetto, sentito il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista;

  6. f) per le Societa' commerciali, certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la Societa' non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o di concordato.

2. Nel certificato dovra' essere anche indicato se eventualmente le suddette circostanze si siano verificate nel decennio anteriore a tale data;

  1. g) certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti il reddito di categoria B per il quale l'appaltatore e' iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;

  2. h) quietanza dell'Ufficio del registro comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa.

Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia ancora iniziato l'attivita' di appaltatore o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, dovra' prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto, in sostituzione del certificato.

3. Qualora si richieda l'iscrizione di una Societa', i certificati di cui alle lettere a), b, c) debbono riferirsi a tutti i componenti, ove si tratti di Societa' in nome collettivo; ai soci accomandatari per le Societa' in accomandita; al presidente, al consigliere delegato e comunque alle persone cui e' conferita la firma sociale per le Societa' anonime.

4. Per le Societa' cooperative e loro consorzi, i certificati di cui al precedente comma, debbono riferirsi al presidente e al rettore tecnico.

5. Per le Societa' in nome collettivo e per quelle in accomandita, il certificato di idoneita' tecnica deve riferirsi ad uno o piu' soci per le prime, e ad uno o piu' soci accomandatari per le seconde.

6. Per le Societa' anonime, l'idoneita' tecnica deve comprovarsi nei riguardi del direttore tecnico.

7. Per le Societa' cooperative e loro Consorzi, il possesso di tale requisito deve essere comprovato nei riguardi del direttore tecnico.

8. Inoltre per le Societa', comunque costituite, debbono essere esibiti l'atto costitutivo ed il Foglio degli Annunzi Legali, nel quale e' stato inserito l'avviso della costituzione della Societa'.

9. Per le Cooperative occorre siano esibiti l'elenco dei soci ed il certificato attestante l'iscrizione nel registro prefettizio.

10. Per i Consorzi di cooperative, il documento di cui alla lettera f) del presente articolo e' rilasciato dal Ministero delle corporazioni.

11. Per le Societa' anonime e per le Cooperative occorre altresi' sia comprovata l'iscrizione nel bollettino del Ministero delle corporazioni.

12. Il direttore tecnico puo' essere sostituito; ma in tal caso la Societa' deve comunicare la nomina del nuovo direttore alla Commissione di cui all'art. 33 producendo i documenti prescritti.

13. Le imprese debbono inoltre provare la loro idoneita' nel campo dell'attitudine specifica necessaria all'espletamento dei servizi per i quali domandano l'iscrizione, nonche' la loro potenzialita' finanziaria agli effetti del limite di cui all'art. 30.