Sez. 1, Sentenza n. 2731 del 07/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213390 - 01
PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO | Ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. - Previo accertamento della pericolosità sociale - Necessità - Esclusione - Ragione.
PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO
I ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)