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Sez. 1, Sentenza n. 2731 del 07/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213390 - 01

PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO | Ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. - Previo accertamento della pericolosità sociale - Necessità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213390-01

PENA - ESECUZIONE - INFERMITÀ PSICHICA SOPRAVVENUTA AL CONDANNATO

I ricoveri previsti dall'art. 148 cod. pen. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva, e non misure di sicurezza. Pertanto essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportano il mantenimento dello stato detentivo del soggetto e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)