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Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

Testo in vigore al

Titolo I. Principi generali. istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n.
158
, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identita' culturale, alla scuola e alla disponibilita' dell'abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 2

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

  1. a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia;

  2. b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

  3. c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;

  4. d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;

  5. e) quattro rappresentanti delle autonomie locali di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);

  6. f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.

3. Per ogni membro effettivo della consulta e' nominato un supplente.

4. La consulta di cui al presente articolo e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, e' gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3

1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

  1. a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

  2. b) la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

  3. c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

  4. d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;

  5. e) il reperimento di alloggi;

  6. f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

  7. g) la tutela dell'associazionismo;

  8. h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

  9. i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

  10. l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.2

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.

3. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

Titolo II. Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in italia

Art. 5

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilita' professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:

  1. a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

  2. b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri gia' legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a);

  3. c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

  4. d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, e' iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocita', pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.

Art. 6

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, puo' essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralita' di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno ,e comunque non inferiori a 24 ore settimanali .

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari gia' legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5.

Art. 7

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro.

Titolo III. Procedure per l'accesso all'occupazione

Art. 8

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorita' consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformita' alle direttive di cui all'articolo 5.

2. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza.

3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali e' stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra' essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

4. L'autorizzazione al lavoro ha validita' biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'.

6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunita' e la preventiva disponibilita' di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e', anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, ne' rimborso di spese.

8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.

Art. 9

1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunita' italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.

3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.

5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 10

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11

1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinche' il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella localita' nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.

3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario puo' presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 13

1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.

2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento e' tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.3

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 puo' essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.