Sez. 1, Sentenza n. 2639 del 07/08/1972 (Rv. 360201 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA - SOCIO ACCOMANDATARIO - QUALITA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE IN PROPRIO ALLA PROCEDURA - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - DOMANDA - SOCIO ACCOMANDATARIO - QUALITA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE - INSUSSISTENZA - AMMISSIONE IN PROPRIO ALLA PROCEDURA - LEGITTIMAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il socio illimitatamente responsabile (nella specie, socio accomandatario) non ha la qualita di imprenditore commerciale, perche anche nella societa di persone, che sono prive di personalita giuridica, la titolarita dell'impresa spetta non ai singoli soci, ma alla societa, centro unitario di imputazione degli Atti e dell'attivita degli amministratori. E poiche le Disposizioni degli artt 147 e 184 legge fallimentare hanno carattere eccezionale rispetto al principio generale espresso dallo art 1 della legge concorsuale, il socio accomandatario non puo ritenersi compreso tra i soggetti legittimati a proporre istanza di ammissione in proprio all'amministrazione controllata chiesta dalla societa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2318
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)