Sez. L, Sentenza n. 1577 del 08/03/1986 (Rv. 444950 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO - DOMANDA SEPARATA DA QUELLA DIRETTA AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. (il quale, al fine di evitare che il ritardo nell'adempimento si traduca in un ingiustificato vantaggio del debitore, prevede in favore del lavoratore il ristoro del maggior danno subito per effetto della diminuzione di valore del suo credito) integra una disposizione di carattere anche sostanziale, rivolta ad affiancare una componente di indicizzazione al carattere nominalistico del debito del datore di lavoro, per realizzare una retribuzione adeguata alla realtà economica del tempo del pagamento, sia pure nei limiti del meccanismo dell'indennità di contingenza. Da ciò deriva che il credito del lavoratore può ritenersi soddisfatto solo ove siano state oggetto d'adempimento entrambe le indicate componenti del suo trattamento, con l'ulteriore conseguenza che, quando il credito stesso sia tardivamente soddisfatto solo nel suo importo originario, non può non riconoscersi al lavoratore medesimo, al pari di qualsiasi creditore che abbia ricevuto un pagamento parziale, il diritto di agire separatamente per ottenere la residua suddetta rivalutazione (salva la preclusione derivante da giudicato, se quell'importo sia stato accertato o liquidato in un giudizio, con pronuncia, esplicitamente od implicitamente negativa della rivalutazione, non impugnata). (Conf 1146/84, mass n 433283).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)