Sez. 1 - , Ordinanza n. 38922 del 07/12/2021 (Rv. 663421 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA | Dichiarazione giudiziale di paternità - Consulenza immunologica espletata prima del processo su accordo delle parti - Utilizzazione nel processo - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - PROVA
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente.
Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)