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Sez. L, Sentenza n. 6787 del 19/03/2013 (Rv. 626066 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Art. 19 c.c.n.l. 27 giugno 2000 - Portata - Limitazione quantitativa delle assunzioni a termine per il solo periodo feriale - Ragionevolezza - Conseguenze - Elusione delle norme della legge n. 56 del 1987 - Esclusione - Validità della clausola.
Stato
decisa il 2013-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626066-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di lavoro a termine, la clausola contenuta nell'art. 19, comma primo, del c.c.n.l. del 27 giugno 2000 per il personale non medico, che prevede una percentuale massima non superiore al 30% dell'organico per le sole assunzioni a termine durante il periodo feriale e non anche per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ragionevolmente distingue le due ipotesi per la diversità dei presupposti di fatto sottesi all'esigenza sostitutiva, programmabile nel primo caso e non preventivabile nel secondo; ne deriva che la mancata previsione di un limite numerico, in tale secondo caso, non comporta elusione delle finalità della legge n. 56 del 1987 e, pertanto, la clausola è valida.

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2, Legge 25/03/1983 num. 79 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 29/01/1983 num. 17 art. 8 bis, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST., Contr. Coll. 27/06/2000 art. 19, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)