Sez. 5 - , Ordinanza n. 25081 del 08/10/2019 (Rv. 655720 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Dazi "antidumping" - Esenzione a fronte di impegni dell'importatore - Successivo loro inadempimento - Conseguenze - Revoca dell'agevolazione - Applicazione retroattiva del dazio in regime ordinario - Recupero dell'obbligazione doganale - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di dazi "antidumping", ove l'esenzione sia stata concessa a fronte di impegni dell'importatore rimasti successivamente inadempiuti, l'agevolazione deve essere revocata, con conseguente applicazione retroattiva del dazio in regime ordinario sulle relative transazioni, poiché, ai sensi dell'art. 2 del reg. CEE n. 268 del 2006 - norma di diretta applicazione - il venir meno del beneficio, con recupero dell'obbligazione doganale al momento della revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, costituisce normale rischio commerciale per l'operatore che risulti inosservante di una o più condizioni elencate nei paragrafi 1 e 2 del cit. art. 2.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 14/02/2006 num. 268 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Consiglio CEE 25/07/2005 num. 1212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)