Sez. L, Ordinanza n. 1907 del 28/01/2026 (Rv. 677554-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE | Indennità di trasferta - Art. 77 c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012 - Presupposto della ricorrenza di esigenze di servizio - Destinazione ad altra sede del dipendente divenuto inidoneo alle mansioni originarie - Integrazione del presupposto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI TRASFERTA E MISSIONE
In tema di indennità di trasferta, l'art. 77 del c.c.n.l. mobilità-attività ferroviarie del 20 luglio 2012, nell'individuare i presupposti per il suo riconoscimento, non pone limiti o eccezioni di sorta, spettando l'indennità in tutti i casi in cui il lavoratore sia inviato temporaneamente a lavorare fuori dal Comune sede di assunzione, a prescindere dalle ragioni sottese a tale invio, sicché devono ritenersi integrati gli elementi costitutivi del diritto anche ove ciò avvenga in adempimento dell'obbligo di assegnare al dipendente, divenuto inidoneo alle originarie mansioni, compiti compatibili con la residua capacità lavorativa ex art. 32 del medesimo c.c.n.l.
Contr. Coll. 20/07/2012 art. 77, Contr. Coll. 20/07/2012 art. 32 n. 12, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)