Sez. 1, Sentenza n. 13585 del 12/06/2006 (Rv. 590690 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Edilizia economica e popolare - Annullamento del decreto di occupazione - Occupazione appropriativa - Responsabilità - Soggetti delegante e delegato - Sussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Qualora l'occupazione d'urgenza, nel corso della quale sia avvenuta l'irreversibile trasformazione del fondo, sia stata annullata dal giudice amministrativo, non è possibile scriminare il comportamento dei soggetti che hanno operato la trasformazione, sotto il profilo dell'assenza della colpa che deve connotare il fatto illecito, giacché, da un lato, la consapevolezza circa la pendenza di ricorsi davanti al giudice amministrativo deve indurre a cautela in ordine alle conseguenze di un annullamento dell'occupazione, e, dall'altro, in materia di edilizia economica e popolare, l'illecito aquilano risultante dal concorso della radicale trasformazione del bene e della illegittimità della occupazione in ragione del perdurare di questa senza titolo è da imputarsi solidalmente al delegato autore materiale della trasformazione e all'ente delegante, il quale avrebbe dovuto promuovere correttamente la procedura espropriativa, atteso che questa si svolge non solo in nome e per conto di esso, ma altresì d'intesa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)