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DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa;

considerando che è opportuno definire il territorio nel quale si applicano la presente direttiva e le direttiva riguardanti le aliquote e le strutture delle accise sui prodotti ad esse soggetti;

considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera;

considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri;

considerando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all'uso di un operatore che svolga un'attività economica a titolo indipendente o all'uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l'accisa esigibile in quest'ultimo Stato membro;

considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati;

considerando che, per stabilire che i prodotto soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri;

considerando che i prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone non aventi la qualità di depositario autorizzato, operatore registrato o non registrato, che sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, devono essere assoggettati ad accisa nello Stato membro di destinazione;

considerando che per garantire alla scadenza l'adempimento dell'obbligazione tributaria devono essere possibili controlli nei luoghi di fabbricazione come in quelli di detenzione; che un regime di deposito, subordinato ad autorizzazione delle autorità competenti, deve consentire di assicurare detti controlli;

considerando che il passaggio dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro non può dar luogo a un controllo suscettibile di ostacolare la libera circolazione intracomunitaria; che ai fini dell'esigibilità dell'accisa s'impone tuttavia la conoscenza dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; che conviene pertanto prevedere un documento d'accompagnamento per tali prodotti;

considerando che occorre stabilire gli obblighi ai quali devono conformarsi i depositari autorizzati nonché gli operatori che non hanno la qualità di despositario autorizzato;

considerando che, per assicurare la riscossione dell'imposta alle aliquote stabilite dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione;

considerando che a tale titolo è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all'obbligazione tributaria da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d'accompagnamento conforme a dette esigenze, che può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo;

considerando che occorre precisare la procedura con cui le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori in merito alle forniture spedite o ricevute mediante tale documento di accompagnamento;

considerando inoltre che il documento d'accompagnamento non va utilizzato quando i prodotti soggetti ad accisa circolano nell'ambito di un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco;

considerando che, nel quadro di disposizioni nazionali, la riscossione dell'accisa in caso di infrazioni o di irregolarità conviene che sia effettuata dallo Stato membro nel cui territorio l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, oppure dallo Stato membro in cui è stata constatata, o in caso di mancata presentazione nello Stato membro di destinazione dallo Stato membro di partenza;

considerando che gli Stati membri possono disporre che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento; che l'uso di questi non deve comportare alcun intralcio agli scambi intracomunitari;

considerando che il pagamento dell'accisa nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo deve dare diritto al rimborso dell'accisa quando i prodotti non sono destinati ad essere consumati in detto Stato membro;

considerando che è opportuno prevedere esenzioni in forza di accordi conclusi dagli Stati membri con altri Stati o con organizzazioni internazionali;

considerando che, a motivo della soppressione del principio della tassazione all'importazione nelle relazioni tra gli Stati membri, le disposizioni relative alle esenzioni e alle franchigie all'importazione divengono prive di oggetto nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e che occorre quindi sopprimere tali disposizioni e modificare di conseguenza le direttive interessate;

considerando che è opportuno istituire un comitato delle accise incaricato di esaminare le disposizioni comunitarie necessarie all'attuazione delle prescrizioni in materia di accise;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria, questo regolamento si applica senza pregiudizio dei controlli connessi a divieti o restrizioni imposti dagli Stati membri, sempreché tali divieti o restrizioni siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee; che in tale contesto le verifiche necessarie ai fini del rispetto delle restrizioni quantitative menzionate all'articolo 26 devono essere considerate alla stregua dei succitati controlli e, in quanto tali, compatibili con la legislazione comunitaria;

considerando che occorre avvalersi del lasso di tempo a disposizione per adottare le misure necessarie a porre rimedio sia alle ripercussioni sociali nei settori interessati sia alle difficoltà regionali, segnatamente nelle regioni di frontiera, che potrebbero nascere dalla soppressione delle tassazioni all'importazione e delle esenzioni all'esportazione nell'ambito degli scambi tra gli Stati membri; che a tal fine è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esentare, per un periodo che scade il 30 giugno 1999, i prodotti venduti, nei limiti previsti, da negozi sotto controllo doganale esenti da tasse, nel quadro dei trasporti, per via aerea o marittima, di viaggiatori tra Stati membri;

considerando che occorre poter dispensare i piccoli produttori di vino da determinati obblighi connessi al regime generale di accise;

considerando infine che occorre modificare la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto4, al fine di estendere le disposizioni di tale direttiva ai diritti d'accisa,

TITOLO I Disposizioni generali

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS