Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Testo in vigore al
Art. 98 Effetti della sospensione dell'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione e superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi precedenti ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui e' irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione e' superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non puo' ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non puo' altresi' partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va ammesso con riserva se e' pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e' detratto dal computo dell'anzianita' di carriera.
Art. 99 Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di in ottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorita'.
2. Il personale di cui al presente decreto incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
Art. 100 Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c) del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima sia stata gia' irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa puo' essere aumentata sino a un terzo.
Art. 101 Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio e' concesso un assegno alimentare in misura pari alla meta' dello stipendio oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorita' competente ad infliggere la sanzione.
Art. 102 Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, puo' chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Capo II. Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
Art. 103 Censura e avvertimento
1. La censura e' inflitta dal Ministro per la pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente.
Art. 104 Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il Ministro per la pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere c-bis) e d) dell'articolo 94 e' in ogni caso il Ministro per la pubblica istruzione.
3. Il provveditore agli studi o il Ministro per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non ritengano di disporre in modo piu' favorevole al dipendente.
Art. 105 Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme del competente consiglio, per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 106 Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente art. 102 e' adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 107 Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente decreto si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal Ministro per la pubblica istruzione, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di "diritto".
Art. 108 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
Titolo V. Cessazione del rapporto di servizio utilizzazione in altri compiti restituzione e riammissione
Capo I. Cessazioni
Art. 109 Collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' e a domanda
1. Il personale di cui al presente decreto e' collocato a riposo, per raggiunti limiti di eta', dal 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di eta'.
2. Esso puo' essere collocato a riposo, su domanda, al 1° ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.
Art. 110 Dimissioni dall'impiego
1. Il personale di cui al presente decreto puo' dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
2. Il personale e' tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
3. L'accettazione delle dimissioni puo' essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Art. 111 Decadenza dall'impiego
1. Al personale di cui al presente decreto si applicano, in materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
2. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art. 112 Dispensa dal servizio
1. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto e' dispensato dal servizio per inidoneita' fisica o incapacita' o persistente insufficiente rendimento.
2. I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II. Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 113 Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute
1. Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute puo', a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.
2. La utilizzazione di cui al comma precedente e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
3. Il personale interessato e' collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneita'.
Art. 114 Restituzione ai ruoli di provenienza
1. Il personale di cui al presente decreto, se gia' appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente, puo', a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.
2. La restituzione ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
3. Il provvedimento di restituzione e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
4. Il personale direttivo puo' essere restituito all'insegnamento, nei casi di incapacita' o di preesistente insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
5. Il personale restituito al ruolo di provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art. 115 Riammissione in servizio
1. Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
2. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.
3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio.
4. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
5. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Titolo VI. Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 116 Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
1. Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 117 Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali
1. Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.
Titolo VII. Norme finali e transitorie
Capo I. Norme finali
Art. 118 Applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.