Sez. 5, Sentenza n. 20227 del 06/05/2025 Ud. (dep. 30/05/2025) Rv. 288052-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Revoca della misura di prevenzione personale a causa di elementi sopravvenuti - Applicabilità - Sussistenza.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante di cui all'art. 71, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede un aumento di pena se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione, si applica anche nel caso in cui tale misura sia stata revocata a causa di elementi sopravvenuti che hanno mutato il quadro del giudizio di pericolosità del prevenuto. (In motivazione, la Corte ha precisato che, diversamente, l'aggravante non può essere applicata nel caso di revoca determinata dalla carenza originaria dei presupposti di imposizione della misura).
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 71, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)