Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003, cause riunite C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
2 ottobre 2003
Nei procedimenti riuniti C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P,
International Power plc, già National Power pie, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dai sigg. D. Anderson, QC, e M. Chamberlain, barrister, su incarico del sig. S. Ramsay, solicitor,
British Coal Corporation, con sede in Londra, rappresentata dai sigg. D. Vaughan e D. Lloyd Jones, QC, su incarico del sig. C. Mehta, solicitor,
PowerGen (UK) pic, già PowerGen plc, con sede in Londra, rappresentata dal sig. K.P.E. Lasok, QC, su incarico del sig. P. Lomas, solicitor,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Whelan, in qualità di agente, assistito dal sig. J.E. Flynn, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
avente ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 7 febbraio 2001, nella causa T-89/98, NALOO/Commissione (Racc. pag. II-515),
procedimento in cui l'altra parte è:
National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO), con sede in Newcastle upon Tyne (Regno Unito), rappresentata dal sig. M. Hoskins, barrister, su incarico del sig. A. Dowie, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2003, nel corso della quale l'International Power pie è stata rappresentata dai sigg. D. Anderson e M. Chamberlain, la British Coal Corporation dai sigg. D. Vaughan e D. Lloyd Jones, la PowerGen (UK) plc dal sig. K.P.E. Lasok, la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) dal sig. C. Quigley, barrister, e la Commissione dai sigg. A. Whelan e J.E. Flynn,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 20 e 23 aprile 2001, la International Power pie (già National Power ple; in prosieguo: la «IP»), nella causa C-172/01 P, la British Coal Corporation (in prosieguo: la «BC»), nella causa C-175/01 P, la PowerGen (UK) pie (già PowerGen pie; in prosieguo: la «PG»), nella causa C-176/01 P, e la Commissione delle Comunità europee, nella causa C-180/01 P, in forza dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, hanno proposto ciascuna un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 7 febbraio 2001 nella causa T-89/98, NALOO/Commissione (Racc. pag. II-515; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha annullato la decisione della Commissione 27 aprile 1998, IV/E-3/NALOO (in prosieguo: la «decisione del 1998»). Con tale decisione la Commissione aveva respinto una denuncia presentata il 5 giugno 1994 dalla National Association of Licensed Opencast Operators (associazione nazionale dei produttori di carbone a cielo aperto in regime di concessione; in prosieguo: la «NALOO»).
Sentenza › Fatti della causa
punto 2
Dalla sentenza impugnata risulta che, prima della privatizzazione delle sue attività nel 1994, la BC era proprietaria della quasi totalità delle riserve di carbone del Regno Unito e disponeva del diritto di estrarre il carbone in esclusiva. Essa era tuttavia autorizzata a rilasciare concessioni per l'estrazione di carbone a produttori privati contro pagamento di un canone.
punto 3
Nell'aprile del 1987 la BC ha ridotto tale canone da 16 a 13,50 lire sterline per tonnellata (GBP/t), a decorrere dal 1° marzo 1987. Nel 1988, dopo che la NALOO — la quale aveva chiesto l'apertura di un'inchiesta e quindi proposto un ricorso dinanzi ai giudici nazionali riguardante, in particolare, il summenzionato canone — si era impegnata a riconoscere il carattere ragionevole di un canone fissato in 11 GBP/t, la BC ha applicato tale aliquota con effetto retroattivo al 27 dicembre 1987. Nel marzo 1990, la BC ha ridotto il canone, a far data dal 1° aprile 1990, a 7 GBP/t.
punto 4
In forza di un accordo concluso nel maggio 1986 (in prosieguo: 1'«accordo del 1986»), il Central Electricity Generating Board (ufficio centrale di produzione di energia elettrica; in prosieguo: il «CEGB») acquistava dalla BC, nel corso dell'esercizio 1986/1987, 72 milioni di tonnellate di carbone, ad un prezzo medio alla consegna di 172 pence per gigajoule (in prosieguo: il «p/GJ») franco miniera.
punto 5
In forza dell'Electricity Act 1989 (legge sull'elettricità del 1989), il CEGB è stato privatizzato il 1° aprile 1990 ed il suo patrimonio è stato trasferito, in particolare, alla IP e alla PG.
punto 6
Una volta entrati in vigore i contratti di fornitura di carbone stipulati dalla BC e dai produttori di elettricità per il periodo 1° aprile 1990 - 31 marzo 1993 (in prosieguo: i «contratti di fornitura»), la IP e la PG proponevano alla BC un prezzo base di 170 p/GJ lordo (potere calorifico lordo) e di 177,9 p/GJ netto (potere calorifico netto), contro 122-139 p/GJ franco miniera per i produttori concessionari.
punto 7
In una denuncia dinanzi alla Commissione in data 29 marzo 1990, integrata, in particolare, il 27 giugno e il 5 settembre 1990 (in prosieguo: la «denuncia del 1990»), la NALOO sosteneva che l'accordo del 1986 e i contratti di fornitura, da un lato, nonché l'ammontare dei canoni riscossi dalla BC presso i produttori di carbone in regime di concessione, dall'altro, erano in contrasto con gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA.
punto 8
Nella sintesi dei propri argomenti presentata in data 5 settembre 1990, la denunciante ha, da una parte, contestato ai produttori di energia elettrica il fatto di avere, in qualità di acquirenti, sistematicamente praticato discriminazioni ai sensi dell'art. 63 del Trattato CECA, e, dall'altra, qualificato in contrasto con gli artt. 60 e 66, n. 7, del detto Trattato i comportamenti contestati alla BC, tra cui la fissazione dei canoni di estrazione del carbone ad un livello arbitrario.
punto 9
Con lettera del 24 ottobre 1990, le autorità britanniche hanno proposto alla NALOO, a nome della BC, della IP e della PG, di applicare con effetto retroattivo al 1° aprile 1990, da una parte, un aumento del prezzo del carbone prodotto in regime di concessione e, dall'altra, una nuova riduzione dei canoni.
punto 10
Dopo aver respinto tali proposte, la NALOO è stata informata, con lettera del governo del Regno Unito in data 22 novembre 1990, che quest'ultimo aveva deciso di applicare unilateralmente le nuove condizioni proposte.
punto 11
Con lettera del 21 dicembre 1990 indirizzata alla NALOO, la Commissione ha rilevato che la denuncia del 1990 non richiedeva ulteriori interventi da parte sua.
punto 12
In una lettera dell'11 gennaio 1991 inviata alla Commissione, la NALOO ha in particolare eccepito di aver chiaramente manifestato il proprio desiderio di veder esaminato l'accordo del 1986.
punto 13
Con lettera dell'8 febbraio 1991, la Commissione ha risposto precisando che essa non era tenuta «ad emanare una decisione in debita forma, di accertamento di un'infrazione passata, soltanto per agevolare un'eventuale azione di risarcimento danni da parte di un denunciante». Essa ha spiegato che, di conseguenza, riteneva di non essere tenuta a esaminare la situazione anteriore al 1° aprile 1990. La Commissione ha aggiunto che i giudici nazionali erano più di essa in grado di pronunciarsi su casi particolari eventualmente avvenuti in passato.
punto 14
Con lettera del 14 marzo 1991, la NALOO ha inoltre sottolineato l'importanza che attribuiva al fatto di ottenere una pronuncia inequivocabile sulla situazione di diritto in relazione all'accordo del 1986.
punto 15
Con decisione del 23 maggio 1991 (in prosieguo: la «decisione del 1991»), la Commissione ha respinto la denuncia del 1990, nella parte in cui essa riguardava la situazione esistente a partire dal 1o aprile 1990.
punto 16
La lettera di accompagnamento della decisione del 1991 precisava:
«La presente lettera, che contiene una decisione della Commissione, tratta di taluni aspetti [della denuncia del 1990] (...). Essa esamina la posizione dell'Inghilterra e del Galles, alla luce della nuova situazione determinatasi con l'entrata in vigore dei [contratti di fornitura] stipulati tra la [BC], la [IP] e la [PG], il 1° aprile 1990. Altri aspetti della questione, in particolare quelli relativi (...) alla situazione in essere prima del 1° aprile 1990 (...) non sono esaminati».
punto 17
La decisione del 1991 enunciava, in particolare, quanto segue:
«56. All'epoca in cui i [contratti di fornitura] sono entrati in vigore, alle miniere concessionarie (...) veniva pagato l'equivalente di circa 122 p/GJ -139 p/GJ franco miniera da parte delle società produttrici di energia elettrica (...). Esisteva quindi una discriminazione nei confronti delle miniere concessionarie dopo il 1° aprile 1990.
57. Il prezzo attualmente offerto dalla [IP] e dalla [PG] alle miniere concessionarie, a decorrere dal 1° aprile 1990, è pari a 157 p/GJ netto franco miniera, contro 177,9 p/GJ per la [BC].
(...)
61. È impossibile quantificare con precisione tutti gli elementi di cui si deve tener conto quando si considera la differenza di prezzo. Tuttavia, la differenza effettiva di 20,9 p/GJ, ossia il 12%, tra il carbone della [BC] e il carbone estratto in regime di concessione fornito direttamente alla [IP] e alla [PG] non è sufficientemente rilevante per costituire una discriminazione che giustifichi un nuovo intervento della Commissione. Per giunta, i denuncianti non hanno potuto addurre argomenti convincenti per giustificare una differenza minima.
(...)
72. L'importo del canone non può essere valutato in astratto. Il rapporto tra il prezzo riscosso per il carbone e le spese di produzione per detto carbone, ivi compreso il canone, deve essere tale da permettere alle imprese sane di realizzare un profitto e da non far loro subire svantaggi significativi in materia di concorrenza. (...).
73. Per quanto concerne gli impianti minerari a cielo aperto, il canone è stato ridotto da 11 [GBP]/t, anteriormente al 1° aprile 1990, a 5,50 [GBP]/t (6 [GBP]/t superate le prime 50000 tonnellate), mentre il prezzo pagato ai piccoli impianti minerari è aumentato di più del 23%.
74. Il prezzo attualmente pagato per il carbone estratto in regime di concessione, pari a 157 p/GJ ovverossia a circa 40 [GBP]/t, è superiore di quasi il 20%, vale a dire di un importo di 8 [GBP]/t, al prezzo che i piccoli impianti minerari ricevevano all'epoca in cui i [contratti di fornitura] sono entrati in vigore. Se si aggiunge la riduzione del canone pari ad almeno 5 [GBP]/t, si ottiene un miglioramento considerevole dei margini lordi di utile degli impianti minerari a cielo aperto in regime di concessione. Nel 1989/1990, la media delle entrate ricavate dalle vendite della [BC] per le sue attività di estrazione a cielo aperto era pari a 41,50 [GBP]/t, vale a dire a 160 p/GJ, cioè a un'entrata paragonabile al prezzo attualmente versato agli impianti minerari in regime di concessione. La [BC] ha tratto un utile pari a (...) su detta produzione. Malgrado talune differenze, concernenti in particolare le dimensioni, tra le attività estrattive a cielo aperto della [BC] e quelle dei membri della [NALOO], ciò sembra confermare che il canone attuale per il carbone estratto a cielo aperto non sia tanto elevato da essere illecito. Tale canone non impedirà quindi alle imprese sane di ricavare un utile e non causerà loro uno svantaggio significativo in termini di concorrenza.
(...)
XV. Conclusioni
79. La presente decisione verte sulla situazione in Inghilterra e nel Galles a seguito dell'entrata in vigore, il 1° aprile 1990, dei [contratti di fornitura] tra la [BC], da un lato, e la [IP] e la [PG], dall'altro.
(...)
81. La Commissione è del parere che [la] denuncia] presentala] in base agli artt. 63 e 66, n. 7, del Trattato (...) fosse fondat[a], nella parte riguardante la situazione posteriore al 1° aprile 1990, quando sono entrati in vigore i [contratti di fornitura].
82. Se le offerte delle autorità britanniche del 24 ottobre 1990 saranno inserite negli accordi contrattuali, nella cornice definita nella presente decisione, gli impianti minerari in regime di concessione non subiranno più una discriminazione nei confronti della [BC]. Pertanto, le domande basate sugli artt. 63 del Trattato CECA, 66, n. 7, del Trattato CECA, per quanto concerne le condizioni di vendita, (...) non sono più fondate e, in quanto si collegano alla situazione attuale, vanno respinte.
83. Relativamente alla parte dell[a] denuncia] basata sull'art. 66, n. 7, del Trattato CECA, relativa al canone riscosso dalla [BC], occorre notare che il nuovo canone indicato nella lettera delle autorità britanniche datata 24 ottobre 1990 e messo in vigore in seguito dalla [BC], con effetto a partire dal 1° aprile 1990, non è irragionevolmente alto. Le censure connesse al pagamento di canoni basate sull'art. 66, n. 7, del Trattato CECA non sono quindi più valide e, in quanto collegate alla situazione attuale, devono essere respinte».
punto 18
Il 9 luglio 1991 la NALOO ha proposto dinanzi al Tribunale, sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA, un ricorso di annullamento della decisione del 1991, nella parte in cui stabiliva che la nuova aliquota del canone di 5,50 o 6 GBP/t non era illecita. Nel corso del procedimento, tale associazione ha rinunciato alle domande dirette al rimborso degli importi di canone che la BC avrebbe abusivamente riscosso anteriormente al 1° aprile 1990.
punto 19
Tale domanda di annullamento è stata respinta con la sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione (Racc. pag. II-1019; in prosieguo: la «sentenza NALOO I»), passata in giudicato.
punto 20
Su rinvio pregiudiziale della High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), effettuato nell'ambito di un'azione di risarcimento danni proposta contro la BC dalla H.J. Banks & Co. Ltd, impresa privata produttrice di carbone in regime di concessione e aderente alla NALOO, la Corte ha dichiarato, nella sentenza 13 aprile 1994, causa C-128/92, Banks (Racc, pag. I-1209, punto 19), che gli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.
punto 21
Al punto 21 delia stessa sentenza la Corte ha altresì dichiarato che, avendo la Commissione competenza esclusiva ad accertare le violazioni degli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, i giudici nazionali non possono essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della Commissione adottata nell'ambito di tale competenza.
punto 22
In seguito ad un altro rinvio pregiudiziale della High Court, effettuato nell'ambito di un'azione di risarcimento danni intentata da diversi produttori di carbone in regime di concessione, contro la IP e la PG, la Corte, con sentenza 2 maggio 1996, nella causa C-18/94, Hopkins e a. (Racc. pag. I-2281, punto 29), ha dichiarato che gli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA non creano in capo ai singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali.
punto 23
In particolare, la Corte ha precisato a tale proposito, al punto 27 della citata sentenza Hopkins e a, che i singoli non possono far valere dinanzi ai giudici nazionali l'incompatibilità con l'art. 63, n. 1, del Trattato CECA di discriminazioni sistematiche esercitate da parte di acquirenti, fintantoché queste ultime non abbiano costituito oggetto di una raccomandazione ai governi interessati.
punto 24
Essa ha aggiunto, al punto 28 della citata sentenza Hopkins e a., che viceversa, in tutti i casi in cui le disposizioni di una raccomandazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA appaiono, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise, esse possono essere direttamente invocate dai singoli dinanzi al giudice nazionale alle stesse condizioni delle direttive.
punto 25
Alla luce delle citate sentenze Banks e Hopkins e a., la High Court respingeva le azioni di risarcimento danni all'origine di tali sentenze.
punto 26
Dalla sentenza impugnata risulta che, traendo le conseguenze dall'assenza di effetto diretto delle relative disposizioni del Trattato CECA e dalla competenza esclusiva della Commissione, la NALOO ha presentato, in data 15 giugno 1994, una denuncia (in prosieguo: la «denuncia del 1994») da essa qualificata come integrativa. Tale associazione chiedeva alla Commissione di accertare l'illiceità dei prezzi di acquisto e del canone applicati al carbone prodotto in regime di concessione dal CEGB e dalla BC, rispettivamente, in violazione degli artt. 63, n. 1, del Trattato CECA, da una parte, nonché 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del detto Trattato, dall'altra, nel corso del periodo compreso tra il 1973 e il 1° aprile 1990, successivamente ridotto agli esercizi 1984/1985-1989/1990. A tal fine, la NALOO suggeriva alla Commissione di basarsi sui parametri adottati nel 1990 dalle autorità britanniche, dai produttori di energia elettrica, dalla BC, poi dalla Commissione stessa nella decisione del 1991.
punto 27
Con la decisione del 1998 la Commissione ha respinto la denuncia del 1994.
punto 28
In tale decisione, la Commissione ha stabilito, in sostanza, che:
gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA hanno una funzione rivolta verso il futuro e permettono alla Commissione di porre termine, per l'avvenire, ad infrazioni esistenti. Tali disposizioni non l'autorizzano ad istruire una denuncia presentata il 15 giugno 1994 e relativa a passate violazioni del Trattato CECA, che sarebbero state commesse prima del 1° aprile 1990;
l'art. 65 del Trattato CECA non è applicabile alla fissazione unilaterale da parte della BC di canoni di estrazione del carbone che si asseriscono eccessivi;
inoltre, anche se la Commissione fosse autorizzata ad esaminare la denuncia alla luce degli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, del Trattato CECA e anche supponendo che sia applicabile l'art. 65 di tale Trattato, la NALOO non ha addotto sufficienti elementi probatori per dimostrare l'esistenza delle asserite infrazioni. Le informazioni fornite dall'associazione in parola non possono assolutamente essere prese in considerazione dalla Commissione come punto di partenza di un'indagine, tenuto conto, in particolare, della sentenza NALOO I.
punto 29
Con ricorso presentato alla cancelleria del Tribunale l'8 giugno 1998, la NALOO ha domandato l'annullamento della decisione del 1998, sul fondamento dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CECA.
punto 30
Con ordinanza 17 marzo 1999, la BC, la IP e la PG sono state ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nell'ambito di tale ricorso.
Sentenza › La sentenza impugnata
punto 31
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione 1998.
punto 32
Il Tribunale ha affermato, al punto 52 della sentenza impugnata, che la Commissione, rispetto alle pretese infrazioni commesse per gli esercizi 1986/1987-1989/1990, dev'essere considerata investita di una sola ed unica denuncia, dato che la denuncia del 1994 costituisce solo l'ampliamento di quella del 1990.
punto 33
Il Tribunale ha rilevato, al punto 58 della sentenza impugnata, che, per «infrazioni esistenti» agli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA, la Commissione intendeva infrazioni in corso alla data della presentazione della denuncia di cui esse formavano oggetto. Dato che la parte iniziale della denuncia della NALOO è stata presentata nel 1990 e che la parte integrativa di tale denuncia, presentata nel 1994, era solo l'ampliamento della prima, il Tribunale ne ha dedotto, al punto 59 della sentenza impugnata, che secondo la stessa analisi della Commissione quest'ultima era stata investita di una denuncia relativa a infrazioni esistenti.
punto 34
Il Tribunale ha parimenti considerato, ai punti 61-63 della sentenza impugnata, che dal punto 19 della citata sentenza Hopkins e a. e dal principio di tutela giurisdizionale effettiva risulta che il combinato disposto degli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA, da una parte, e degli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, di tale Trattato, dall'altra, autorizzava, in ogni caso, la Commissione ad esaminare le due parti della denuncia della NALOO dirette a veder accertare, da parte della Commissione, che i produttori di elettricità e la BC, nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990, avevano applicato al carbone prodotto in regime di concessione, rispettivamente, prezzi di acquisto discriminatori e aliquote di canone illecite.
punto 35
D'altronde il Tribunale ha giudicato, ai punti 67 e 68 della sentenza impugnata, che la Commissione non poteva utilmente opporre alla NALOO il principio della certezza del diritto, dal momento che quest'ultima era stata investita sin dall'inizio, con la denuncia del 1990, delle infrazioni che si asseriscono essere state commesse nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990.
punto 36
Il Tribunale ha aggiunto, ai punti 69-72 della sentenza impugnata che alla NALOO non può essere contestato il fatto di aver omesso di esperire tempestivamente i mezzi d'impugnazione a sua disposizione contro eventuali decisioni anteriori di rigetto della parte della denuncia del 1990 relativa alle infrazioni anteriori al 1° aprile 1990. Infatti la decisione del 1991 non avrebbe, per quanto riguarda tale aspetto, un carattere decisionale.
punto 37
Ai punti 74 e 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la decisione del 1998 non poteva neppure essere qualificata come puramente confermativa di un'altra decisione, in quanto essa conteneva indubitabilmente nuovi elementi di valutazione, fondati sull'indisponibilità delle prove delle asserite infrazioni.
punto 38
Il Tribunale, ai punti 79, 80 e 82 della sentenza impugnata, ha dichiarato che, per valutare la legittimità della decisione del 1998, non occorreva pronunciarsi né sulla questione se la Commissione fosse autorizzata ad adottare in materia atti diversi dalle raccomandazioni, né sugli effetti giuridici di queste ultime nel diritto nazionale, né sull'applicabilità dell'art. 65 del Trattato CECA ai canoni di estrazione di carbone.
punto 39
Il Tribunale, al punto 85 della sentenza impugnata, ha ricordato che la Commissione dispone di una competenza esclusiva a conoscere delle infrazioni denunciate nel settore in questione e ne ha concluso che nella fattispecie, dato che era autorizzata ad esaminare la denuncia della NALOO riguardante le infrazioni asseritamente commesse nel corso degli esercizi 1986/1987-1989/1990, la Commissione era tenuta a procedere a tale esame.
punto 40
Dopo aver constatato, al punto 86 della sentenza impugnata, che nella decisione del 1998 la Commissione aveva giustamente effettuato in subordine l'esame della denuncia della NALOO, il Tribunale ha giudicato, ai punti 103-124 della sentenza impugnata, che tale decisione doveva essere annullata per carenza di motivazione in ordine tanto alla risposta alla parte di tale denuncia che aveva ad oggetto prezzi discriminatori quanto alla risposta alla parte della denuncia avente ad oggetto le aliquote di canone illecite.
Sentenza › Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
punto 41
Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2001, la Commissione, in forza dell'art. 39 CA, ha chiesto alla Corte di ordinare la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
punto 42
Con ordinanza 17 luglio 2001, il Presidente della Corte ha respinto tale istanza.
punto 43
Con ordinanza del presidente della Corte 5 luglio 2001, le cause C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P sono state riunite ai fini della fase scritta e orale nonché della sentenza.
punto 44
La IP, la BC, la PG e la Commissione chiedono l'annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso della NALOO in quanto infondato.
punto 45
La IP e la BC chiedono altresì la condanna di tale associazione e/o della Commissione alle spese sostenute sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte. La PG chiede la condanna della Commissione e della NALOO alle spese.
punto 46
La Commissione chiede che le spese da essa sostenute siano sopportate dalla NALOO e che quelle sostenute dalle ricorrenti nei ricorsi proposti nelle cause C-172/01 P, C-175/01 P e C-176/01 P siano poste a carico di queste ultime o della NALOO.
punto 47
La NALOO chiede il rigetto dei ricorsi o, a titolo subordinato, l'annullamento della decisione del 1998.
punto 48
Essa chiede altresì che le sue spese siano sopportate dalle ricorrenti in sede di impugnazione.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Sulla ricevibilità delle impugnazioni proposte dalla IP, dalla BC e dalla PG
punto 49
La IP, la BC e la PG fanno valere che la sentenza impugnata le riguarda direttamente e che esse sono, pertanto, autorizzate a presentare un'impugnazione contro la medesima, in conformità all'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia.
punto 50
La BC precisa d'altronde che la sua impugnazione riguarda esclusivamente gli aspetti della sentenza impugnata che attengono ai canoni di estrazione del carbone. La PI e la PG a loro volta indicano che le loro impugnazione si limitano a contestare gli aspetti della sentenza impugnata relativi all'applicazione di prezzi asseritamente discriminatori.
punto 51
Ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le concerna direttamente.
punto 52
A tale proposito è sufficiente constatare che, in attuazione della sentenza impugnata, la Commissione dovrebbe procedere a un nuovo esame della denunzia del 1994. Al termine di tale esame, è possibile che la Commissione adotti un atto sfavorevole alla IP, alla BC e alla PG, che potrebbero allora vedersi esposte al rischio di un ricorso per risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali.
punto 53
Ne consegue che la decisione del Tribunale riguarda direttamente la IP, la BC nonché la PG e che le impugnazioni introdotte da queste ultime sono ricevibili.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Nel merito
punto 54
A titolo preliminare, occorre ricordare che la Commissione, nella sua decisione del 1998, è pervenuta a tre diversi ordini di conclusioni, che hanno costituito oggetto del ricorso della NALOO (v. punto 28 della presente sentenza).
punto 55
In primo luogo, la Commissione ha giudicato di essere incompetente per istruire la denuncia del 1994 sulla base degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA. In secondo luogo, ha concluso che l'art. 65 del medesimo Trattato non era applicabile ai canoni per l'estrazione del carbone. In terzo luogo, essa ha valutato, a titolo subordinato, che la NALOO non aveva fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare l'esistenza delle violazioni allegate in merito ai canoni.
punto 56
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione del 1998 nella sua integralità.
punto 57
Le impugnazioni rimettono in discussione a loro volta le valutazioni del Tribunale in merito a queste tre conclusioni.
punto 58
Di conseguenza occorre riunire i motivi delle impugnazioni in funzione degli elementi della decisione del 1998.
punto 59
Per quanto riguarda la questione se la Commissione fosse legittimata ad esaminare la denuncia del 1994, le impugnazioni rimettono in primo luogo in discussione le constatazioni del Tribunale secondo cui la denuncia del 1994 costituiva solo l'ampliamento di quella del 1990, in secondo luogo, le indicazioni che il Tribunale ha ricavato dalla citata sentenza Hopkins e a. e, in terzo luogo, la valutazione da parte del Tribunale delle conseguenze dei requisiti di certezza del diritto.
punto 60
Come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, la valutazione del Tribunale secondo la quale dalla citata sentenza Hopkins e a. risulta che la Commissione era in ogni caso autorizzata ad esaminare la denuncia del 1994 è indipendente dalla questione se tale denuncia fosse solo un ampliamento di quella del 1990.
punto 61
Occorre quindi esaminare in primo luogo i motivi che rimettono in discussione tale giudizio.
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punto 62
La BC afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha giudicato che gli aspetti controversi dei canoni di estrazione del carbone rappresentavano infrazioni esistenti ai fini dell'applicazione dell'art. 66, n. 7, del Trattato CECA e ha considerato che la Commissione fosse pertanto legittimata ad agire per quanto riguarda la situazione anteriore al 1° aprile 1990.
punto 63
Allo stesso modo la IP e la PG sostengono che l'art. 63, n. 1, del Trattato CECA non avrebbe attribuito alla Commissione il potere di istruire nel 1994 una denuncia relativa ad una discriminazione asseritamente attuata prima del 1° aprile 1990.
punto 64
Secondo la BC, gli artt. 63, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA permettono alla Commissione di intervenire esclusivamente al fine di rettificare per il futuro una situazione esistente non soddisfacente.
punto 65
Analogamente, la IP e la PG affermano che la Commissione è titolare solo dei poteri che le sono espressamente conferiti dal Trattato CECA e di quelli che possono essere necessari affinché essa eserciti le sue funzioni ai sensi di tale Trattato. L'art. 63, n. 1, di quest'ultimo contemplerebbe solo l'adozione di raccomandazioni. Secondo la IP, è possibile dedurre dall'espressione utilizzata in tale disposizione, in base alla quale «discriminazioni sono sistematicamente praticate», che le raccomandazioni possono riguardare soltanto il futuro e non possono essere adottate relativamente a un comportamento che è già cessato al momento in cui è stato rilevato.
punto 66
La IP e la PG deducono peraltro dall'art. 14 del Trattato CECA che il potere di adottare raccomandazioni non comprende quello di emettere decisioni. Pertanto, la Commissione non potrebbe adottare decisioni nel settore di applicazione dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA.
punto 67
La BC, la IP e la PG sostengono che la NALOO ha ammesso che nel caso di specie non era più possibile formulare una raccomandazione. In tali circostanze, il Tribunale non avrebbe potuto esimersi dall'esaminare se potesse essere adottata una decisione o un'altra constatazione, come quella che l'associazione in parola desiderava ottenere. Il risultato di tale esame avrebbe chiaramente dovuto essere negativo.
punto 68
La BC, la IP e la PG fanno valere che le affermazioni contenute ai punti 17 e 19 della citata sentenza Hopkins e a. devono essere collocate nel contesto dell'adozione di una raccomandazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA. Se correttamente interpretate, esse ostano alla conclusione secondo cui la Commissione è competente ad esaminare infrazioni già terminate.
punto 69
La IP e la PG sostengono che, in ogni caso, anche se la Commissione poteva ancora constatare una discriminazione ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA, una simile constatazione non sarebbe tale da far sorgere un diritto di avviare un'azione di risarcimento dei danni risultanti da una sistematica discriminazione asseritamente attuata nel passato. Infatti, le raccomandazioni adottate ai sensi di tale disposizione non avrebbero un effetto diretto orizzontale e non potrebbero, quindi, fondare un simile diritto.
punto 70
Secondo la IP e la PG, tale interpretazione dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA non rimette in questione il principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, il sistema di tutela giurisdizionale previsto da tale Trattato in materia di concorrenza sarebbe completo ed esaustivo e riguarderebbe le violazioni presenti e future.
punto 71
Secondo la Commissione, la quale sottolinea nella sua comparsa di risposta che il suo punto di vista sulla questione diverge da quello delle altre ricorrenti in fase di impugnazione, la questione centrale è se la violazione continui a produrre effetti di natura tale da poter essere rimossi per mezzo di una raccomandazione, che sarebbe uno strumento che per sua natura riguarda il futuro. Per la Commissione, l'elemento decisivo a tale proposito sarebbe stato il radicale cambiamento della situazione dopo il 1° aprile 1990 e non l'assenza di contemporaneità della violazione allegata e del deposito della denuncia.
punto 72
Per quanto riguarda l'argomentazione che la NALOO sviluppa sulla base della citata sentenza Hopkins e a., la Commissione sostiene che il ragionamento della Corte relativo alla possibilità di imporre agli Stati membri di trarre dalla constatazione di una discriminazione sistematica tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che questa discriminazione ha potuto determinare, anche prima dell'intervento della Commissione, non può essere interpretato nel senso che la Commissione era tenuta, nelle circostanze della causa all'origine di tale sentenza, a constatare l'esistenza di un'infrazione per permettere l'introduzione di un'azione di risarcimento danni dinanzi ad un giudice nazionale.
punto 73
La NALOO ricorda, per sottolineare la rilevanza della citata sentenza Hopkins e a. nel presente contesto, che la domanda di pronuncia pregiudiziale che aveva dato origine a tale sentenza era stata presentata alla Corte nell'ambito di un'azione di risarcimento danni avviata dinanzi alla High Cour. Al punto 9 di tale sentenza, la Corte avrebbe espressamente ricordato che l'azione era stata avviata il 1° giugno 1991 per un periodo compreso tra l'anno 1985 e il 31 marzo 1990. Sarebbe quindi evidente che la Corte ha esaminato le questioni pregiudiziali nel contesto di una domanda a carattere retrospettivo. L'affermazione che figura al punto 19 della stessa sentenza dovrebbe quindi significare che la Commissione poteva esercitare i suoi poteri rispetto ad una discriminazione ormai conclusa. Infatti, da un lato, la Corte avrebbe espressamene esaminato le disposizioni applicabili ad una domanda fondata su una discriminazione da parte di acquirenti che era cessata prima del deposito di tale domanda. D'altra parte, la Corte avrebbe giudicato, al punto 22 di tale sentenza, che il Trattato CECA disciplina esaustivamente le discriminazioni effettuate dagli acquirenti e prevede per le vittime di tali discriminazioni una tutela giurisdizionale efficace.
punto 74
Secondo la NALOO, lo stesso ragionamento si applica per quanto riguarda l'art. 66, n. 7, del Trattato CECA. Sebbene gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, di tale Trattato siano formulati all'indicativo presente, l'art. 4, lett. b) e d), del medesimo Trattato comporterebbe un divieto assoluto la cui applicazione non sarebbe limitata nel tempo.
punto 75
La NALOO si oppone all'idea secondo cui la Commissione è competente a decidere delle denunce ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA solo nei casi in cui la discriminazione continua ad essere esercitata all'epoca dell'adozione della decisione della Commissione. L'applicazione di tale idea condurrebbe, secondo l'associazione in parola, a risultati assolutamente arbitrari.
punto 76
Inoltre, la NALOO sostiene che, nel contesto di un ricorso di annullamento della decisione del 1998 ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, il Tribunale aveva a ragione giudicato inutile pronunciarsi sulla questione se la Commissione fosse autorizzata ad adottare atti giuridici diversi dalle raccomandazioni ai sensi degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, di tale Trattato.
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punto 77
Ai punti 61-63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dedotto dalla citata sentenza Hopkins e a. che il combinato disposto degli artt. 4, lett. b), e 63, n. 1, del Trattato CECA, da una parte, e degli artt. 4, lett. d), e 66, n. 7, di tale Trattato, dall'altra, autorizzava, in ogni caso, la Commissione ad esaminare la denuncia della NALOO, relativa alla situazione anteriore al 1° aprile 1990.
punto 78
A tale proposito occorre ricordare che la Corte ha giudicato, al punto 19 della citata sentenza Hopkins e a., che i poteri conferiti alla Commissione dall'art. 63, n. 1, del Trattato CECA autorizzano quest'ultima, per garantire pratica efficacia al divieto sancito dall'art. 4, lett. b), del detto Trattato, ad imporre alle autorità degli Stati membri non soltanto di porre fine per l'avvenire alle discriminazioni sistematiche da essa accertate, ma altresì di trarre da tale constatazione della Commissione tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che queste discriminazioni hanno eventualmente determinato nei rapporti tra acquirenti e produttori ai sensi di quest'ultima disposizione anche prima dell'intervento della Commissione.
punto 79
La NALOO fa giustamente valere che tale interpretazione dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA, fornita dalla Corte, è stata formulata in funzione della risposta ad una questione pregiudiziale posta in una causa principale in cui la discriminazione allegata era già cessata.
punto 80
II Tribunale a buon diritto aveva dedotto che l'art. 63, n. 1, del Trattato CECA legittimava la Commissione ad agire con riferimento a discriminazioni sistematiche già cessate.
punto 81
Infatti, se è vero che una raccomandazione adottata sulla base di tale disposizione può soltanto imporre ad uno Stato membro un determinato comportamento per il futuro, un simile comportamento, come ha indicato l'avvocato generale al paragrafo 135 delle sue conclusioni, può consistere nel rimuovere gli effetti di una discriminazione commessa in passato.
punto 82
La circostanza che il disposto dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA si riferisca, impiegando l'indicativo presente, a discriminazioni che «sono» sistematicamente attuate non può essere interpretata come tale da rendere la contemporaneità dell'infrazione una condizione dell'adozione di una raccomandazione da parte della Commissione.
punto 83
Affinché il divieto di discriminazione che compare all'art. 4, lett. b), del Trattato CECA abbia un effetto utile, occorre effettivamente che la Commissione sia in grado di imporre agli Stati membri l'obbligo di eliminare le conseguenze di discriminazioni che siano eventualmente già terminate.
punto 84
Poiché tra i poteri della Commissione rientra quello di imporre alle autorità degli Stati membri di trarre dalla constatazione di una discriminazione sistematica tutte le conseguenze per quanto riguarda gli effetti che questa discriminazione ha determinato, anche prima dell'intervento della Commissione, detto potere non può neppure essere limitato alle situazioni in cui essa può anche obbligare le dette autorità a far cessare in futuro tali discriminazioni.
punto 85
Infatti, applicare una simile condizione di contemporaneità dell'infrazione e dell'esercizio da parte della Commissione dei suoi poteri comporterebbe distinzioni arbitrarie tra le imprese che hanno posto fine a una violazione dopo il deposito di una denuncia, le quali dovrebbero assumere tutte le conseguenze del proprio comportamento, compreso, se del caso, l'obbligo di risarcire i danni, e le imprese che hanno smesso di porre in essere il comportamento incriminato prima del deposito di una denuncia, le quali non dovrebbero assumere nessuna conseguenza.
punto 86
L'assenza di effetto diretto dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA che la Corte ha rilevato al punto 29 della citata sentenza Hopkins e a. non osta a tale interpretazione. Infatti, il divieto di discriminazione sancito dall'art. 4, lett. b), di tale Trattato si applica anche nel caso in cui, prima dell'intervento della Commissione, i giudici nazionali non sono abilitati a sanzionare simili discriminazioni.
punto 87
D'altra parte occorre precisare che le raccomandazioni della Commissione riguardanti discriminazioni già terminate possono essere invocate dinanzi ai giudici nazionali allo stesso modo delle direttive (sentenza Hopkins e a., cit., punto 28).
punto 88
Pertanto, se tali condizioni sono soddisfatte, i singoli hanno la possibilità di ottenere, dinanzi ai giudici nazionali, il risarcimento del danno che hanno eventualmente subito.
punto 89
Per quanto riguarda l'art. 66, n. 7, del Trattato CECA, si impongono conclusioni analoghe a quelle esposte per l'art. 63, n. 1, di tale Trattato.
punto 90
Come ha constatato l'avvocato generale al paragrafo 153 delle sue conclusioni, se la Commissione non è intervenuta, i singoli non possono invocare direttamente l'art. 66, n. 7, del Trattato CECA dinanzi ai giudici nazionali (sentenza Banks, cit., punto 19). Inoltre, tale disposizione non prevede alcuna sanzione delle violazioni che sono già cessate. La Commissione deve, quindi, vedersi riconosciuta la competenza ad adottare raccomandazioni riguardanti comportamenti che sono già cessati per garantire l'effetto utile dell'art. 4, lett. d), di tale Trattato. La possibilità di adottare decisioni, anch'essa prevista dal summenzionato art. 66, n. 7, non è, a tale riguardo, sufficiente, in quanto essa è subordinata alla previa adozione di una raccomandazione.
punto 91
Ne consegue che la valutazione, da parte del Tribunale, della competenza che la Commissione trae dagli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA era fondata e che i motivi del ricorso relativi a tale valutazione devono essere respinti.
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punto 92
La IP, la BC e la PG fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare che la decisione del 1991 non aveva né respinto né rifiutato di esaminare la parte della denuncia del 1990 riguardante il periodo anteriore al 1° aprile 1990. Infatti, risulterebbe da tale decisione come da altri documenti scambiati tra la NALOO e la Commissione, in particolare dalle lettere della Commissione 8 febbraio e 4 settembre 1991, che quest'ultima aveva esplicitamente rifiutato di esaminare tale parte della denuncia. La Commissione si richiama altresì a queste due lettere.
punto 93
Le ricorrenti in sede di impugnazione sostengono che tale rifiuto era suscettibile di un controllo giurisdizionale in conformità dell'art. 33 o, eventualmente, dell'art. 35 del Trattato CECA. Poiché la NALOO si è astenuta dal proporre un simile ricorso, il rifiuto della Commissione sarebbe diventato definitivo. In simili circostanze il principio di certezza del diritto si opporrebbe alla riattivazione della denuncia del 1990 per quanto riguarda il periodo anteriore al 1° aprile 1990.
punto 94
La IP, la BC e la PG affermano, peraltro, che la richiesta di esame della situazione anteriore a tale data avrebbe dovuto, comunque, essere presentata entro un termine ragionevole. La NALOO non sarebbe stata libera di lasciare in sospeso delle questioni dinanzi alla Commissione per più di tre anni prima di riprenderle. L'opinione giuridica erronea che condividevano la NALOO e la Commissione, secondo la quale i giudici nazionali sarebbero stati competenti a constatare infrazioni e a concedere risarcimenti danni, non può essere considerata come costitutiva di un errore scusabile che giustificherebbe la riapertura della pratica.
punto 95
Tutte le ricorrenti in sede di impugnazione ritengono che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel giudicare che la denuncia del 1994 costituiva solo un ampliamento di quella del 1990. A loro giudizio, si tratta al contrario di una nuova denuncia.
punto 96
Inoltre, la IP e la PG sostengono che la Commissione, respingendo la censura relativa ai prezzi discriminatori, non abbia tenuto conto, nella sua decisione del 1998, di alcun elemento nuovo di prova e che la decisione in parola fosse a tale proposito puramente confermativa.
punto 97
La NALOO afferma che la decisione del 1991 non può essere considerata come contenente una decisione relativa alla situazione anteriore al 1° aprile 1990. Da un lato, tale analisi sarebbe conforme alla valutazione insindacabile degli elementi di prova effettuata dal Tribunale. Dall'altro lato, la dichiarazione della Commissione, secondo cui tale situazione non era stata esaminata, non avrebbe costituito una manifestazione definitiva della volontà di tale istituzione, che permettesse alla NALOO di sapere con certezza che era stata adottata una decisione definitiva in merito a tale situazione. Lo scambio di corrispondenza tra la Commissione e tale associazione non sarebbe di natura tale da rimettere in discussione tale conclusione.
punto 98
La circostanza che la NALOO non abbia contestato la posizione adottata in proposito dalla Commissione conformemente agli artt. 33 o 35 del Trattato CECA non avrebbe impedito che la Commissione esaminasse successivamente la parte del ricorso di tale associazione riguardante la situazione anteriore al 1° aprile 1990.
punto 99
Per quanto riguarda l'applicazione del principio della certezza del diritto, la NALOO afferma che essa dipende dalle circostanze del caso di specie. In concreto, la parte delle sue denunce del 1990 e del 1994 relativa al periodo anteriore al 1° aprile 1990 sarebbe rimasta attuale a causa, in particolare, dei ricorsi introdotti dinanzi ai giudici nazionali nelle cause principali all'origine delle citate sentenze Banks e Hopkins e a.
punto 100
Per quanto riguarda la questione se la denuncia del 1994 costituisse solo l'ampliamento di quella del 1990, la NALOO fa valere che i motivi sollevati dalle ricorrenti in fase di impugnazione sono irricevibili, giacché riguarderebbero la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale. Tale associazione spiega che, in seguito alla citata sentenza Banks, i suoi rappresentanti e quelli della Commissione si sono riuniti e hanno deciso che la situazione anteriore al 1° aprile 1990 doveva essere esaminata. Tenuto conto delle circostanze concrete della fattispecie, la validità della denuncia del 1990 non può, a tale riguardo, essere considerata come cessata.
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punto 101
Occorre constatare che le considerazioni del Tribunale relative al principio della certezza del diritto erano fondate sulla premessa secondo cui la denuncia del 1994 era soltanto l'ampliamento di quella del 1990.
punto 102
Orbene, anche a voler supporre che tale premessa sia, come affermano le ricorrenti in sede di impugnazione, erronea in diritto, da essa non discende tuttavia che il principio della certezza del diritto si opponesse all'esame della denuncia del 1994 da parte della Commissione.
punto 103
In proposito si deve anzitutto respingere l'argomento invocato dalla IP e dalla PG secondo cui la decisione del 1998, per quanto riguarda i prezzi discriminatori, avrebbe solo confermato quella del 1991. Infatti, una presa di posizione può essere considerata come una semplice conferma di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto a quest'ultima (v., in particolare, sentenza 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18).
punto 104
Nel caso di specie, supponendo che la Commissione abbia rifiutato, nel 1991, di esaminare la situazione anteriore al 1° aprile 1990, essa ha motivato tale rifiuto con ragioni di opportunità. Essa non si è pronunciata sull'esistenza o sull'assenza di violazioni degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA. Al contrario, la Commissione, nella sua decisione del 1998, ha affermato che essa non era legittimata ad agire sulla base di queste due disposizioni, che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile ai canoni di estrazione del carbone e, a titolo subordinato, che la violazione degli artt. 65 e 66, n. 7, di tale Trattato non era stata provata. Il rigetto della denunzia del 1994, fondato su tali motivi, non può essere considerato come una semplice conferma della posizione eventualmente adottata nella decisione del 1991 relativamente alla situazione anteriore al 1° aprile 1990.
punto 105
In secondo luogo, si deve constatare che il legislatore comunitario non ha fissato un termine di prescrizione per quanto riguarda la possibilità, per la Commissione, di adottare raccomandazioni ai sensi degli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA.
punto 106
Orbene, per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione dev'essere predeterminato e spetta al legislatore comunitario fissarne la durata, nonché le modalità d'applicazione (v., in particolare, sentenza 24 settembre 2002, cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, Racc. pag. I-7869, punto 139).
punto 107
Ciò nonostante, la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l'esercizio dei suoi poteri (sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, cit., punto 140).
punto 108
Nella fattispecie, la ragione fornita dalla Commissione nel 1991 per non esaminare la denuncia del 1990, nella parte riguardante il periodo precedente al 1° aprile 1990, consisteva nel fatto che essa riteneva di non essere tenuta ad intervenire semplicemente per facilitare l'azione di risarcimento danni proposta, se del caso, da una parte denunciante dinanzi ai giudici nazionali. La Commissione considerava in verità che una simile azione era possibile senza il suo intervento. Tale interpretazione si è rivelata scorretta, trattandosi di violazioni degli artt. 4, lett. d), 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, mentre la Corte ha statuito, nella citata sentenza Banks, che i giudici nazionali non potevano, in tale ambito, essere validamente aditi con una domanda di risarcimento danni in mancanza di una decisione della Commissione. In seguito a tale sentenza la NALOO ha presentato la denuncia del 1994.
punto 109
In tali condizioni, l'esame da parte della Commissione della denuncia del 1994 non può essere considerato come tale da compromettere la certezza del diritto o l'affidamento legittimo della IP, della BC e della PG, le quali dovevano prevedere che fosse ancora controllata la conformità della situazione precedente al 1° aprile 1990 agli artt. 63, n. 1, 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA.
punto 110
In considerazione delle circostanze del caso di specie, la denunzia del 1994 non può neppure essere considerata come presentata oltre un termine ragionevole. Infatti, essa è stata introdotta solo due mesi dopo la pronuncia della citata sentenza Banks, che aveva fatto apparire non fondate le ragioni per cui la Commissione aveva rifiutato di esaminare la situazione anteriore al 1° aprile 1990.
punto 111
Ne consegue che il principio della certezza del diritto non ostava a che la Commissione esaminasse la denuncia del 1994.
punto 112
A tale riguardo non ha importanza sapere se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nel giudicare che la Commissione non aveva adottato, nel 1991, una decisione relativa alla situazione anteriore al 1o aprile 1990.
punto 113
Pertanto, i motivi che rimettono in discussione il ragionamento del Tribunale relativo all'unicità delle denunzie della NALOO e al principio della certezza del diritto devono essere respinte.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Nel merito › Sui motivi riguardanti l'accertamento da parte del Tribunale di un obbligo della Commissione di istruire la denuncia del 1994
punto 114
Tutte le ricorrenti in sede di imputazione affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto giudicando, al punto 85 della sentenza impugnata, che la Commissione era tenuta ad esaminare la denuncia del 1994 relativa a infrazioni asseritamente commesse in occasione degli esercizi dal 1986/1987 al 1989/1990.
punto 115
Orbene, è pacifico che la Commissione, investita della denuncia del 1994, ha adottato la decisione del 1998. Dal momento che la Commissione nella medesima ha esaminato la denuncia in parola, anche se solo a titolo subordinato, l'ampliamento dell'obbligo a carico della Commissione a tale riguardo dev'essere valutata nell'ambito dell'esame della legittimità di tale decisione.
punto 116
Di conseguenza, non occorre esaminare separatamente i motivi delle impugnazioni dirette contro la constatazione da parte del Tribunale di un obbligo della Commissione di istruire la denuncia del 1994.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Nel merito › Sui motivi riguardanti l'applicabilità dell'art. 65 del Trattato CECA ai canoni di estrazione di carbone
punto 117
La BC fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non giudicando che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile ai canoni di estrazione del carbone. Infatti, gli artt. 65 e 66, n. 7, del Trattato CECA, proprio come gli artt. 81 CE e 82 CE, avrebbero scopi assolutamente diversi.
punto 118
La Commissione precisa che, dal momento che il dispositivo della sentenza impugnata può interpretarsi come riguardante anche la parte della decisione del 1998 che conclude per la non applicabilità dell'art. 65 del Trattato CECA nel caso di specie, tale elemento della sentenza impugnata dev'essere annullato per mancanza di motivazione.
punto 119
La NALOO afferma, al contrario, che, se la Corte dovesse giudicare che il Tribunale ha a torto stabilito che la Commissione era competente a conoscere le violazioni passate ai sensi dell'art. 66, n. 7, del Trattato CECA e a decidere di pronunciarsi definitivamente in merito al ricorso di tale associazione, essa dovrebbe ritenere che l'art. 65 di tale Trattato sia applicabile ai canoni di estrazione del carbone. Quest'ultima disposizione si applicherebbe in tutta evidenza alle violazioni che sono cessate. Inoltre, la competenza della Commissione ai sensi dell'art. 65, n. 4, del Trattato CECA non sarebbe limitata all'adozione di raccomandazioni, ma comporterebbe il diritto di adottare delle decisioni.
punto 120
A tale proposito occorre constatare che, pur considerando che non occorreva decidere sulla questione dell'applicabilità dell'art. 65 del Trattato CECA ai canoni di estrazione del carbone, il Tribunale ha integralmente annullato la decisione del 1998.
punto 121
Tuttavia il Tribunale nella sentenza impugnata non ha indicato i motivi che l'avevano indotto a considerare che la conclusione della Commissione relativa a tale applicabilità era erronea.
punto 122
Di conseguenza le impugnazioni sono fondate in quanto rimproverano al Tribunale di aver annullato la decisione del 1998 nella sua integralità, senza esaminare la questione se l'art. 65 del Trattato CECA fosse applicabile ai canoni di estrazione del carbone.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Nel merito › Sui motivi riguardanti la legittimità della decisione del 1998 › — Argomenti delle parti
punto 123
La IP e la PG affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel considerare che la decisione del 1998 doveva essere annullata poiché il rigetto della parte della denuncia del 1994 riguardante i prezzi discriminatori era viziato da un difetto di motivazione. Infatti tale decisione spiegherebbe chiaramente che la Commissione riteneva di non essere legittimata a dare un seguito a tale denuncia. L'esposizione di tali motivi consentirebbe in tutto e per tutto al giudice comunitario di esercitare il suo potere di controllo.
punto 124
La Commissione sostiene in sostanza lo stesso punto di vista.
punto 125
Per quanto riguarda i canoni di estrazione del carbone, la BC e la Commissione affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua qualificazione della decisione del 1991, discostandosi in particolare, e senza fornire alcuna spiegazione, dall'impostazione da lui stesso adottata nella sentenza NALOO I.
punto 126
Infatti, la Commissione non avrebbe mai affermato che una qualsiasi aliquota di canone stabilita dalla BC era illecitamente elevata. Nella sentenza NALOO I, lo stesso Tribunale avrebbe ammesso che l'affermazione della Commissione, contenuta nella lettera 28 agosto 1990, da essa indirizzata alle autorità britanniche, secondo cui un canone di 7 GBP/t sembrava troppo elevato, era stata formulata solo a titolo esplorativo e non rappresentava una constatazione.
punto 127
La BC e la Commissione rilevano d'altronde che la stessa NALOO aveva riconosciuto nel 1988 che il tasso del canone di 11 GBP/t era ragionevole. Il Tribunale, nella sentenza NALOO I, avrebbe considerato significativo tale elemento.
punto 128
L'impostazione seguita dal Tribunale nella sentenza impugnata equivarrebbe a invertire l'onere della prova in seguito a una denuncia, trasferendo tale onere sulla Commissione. Orbene, spetterebbe indiscutibilmente all'autore di una denuncia fornire le prove concrete necessarie a suffragare quest'ultima. La NALOO sarebbe manifestamente venuta meno a tale obbligo, in quanto non avrebbe fornito elementi di prova relativi ai costi sostenuti dai suoi membri. Il Tribunale avrebbe richiesto proprio elementi di tal genere nella sua sentenza NALOO I.
punto 129
Nella sua comparsa di risposta la NALOO ammette che la motivazione della sentenza impugnata riguardante l'obbligo della Commissione di motivare la sua decisione relativa alla parte della denuncia riguardante i prezzi discriminatori era superflua. Tuttavia, il Tribunale avrebbe a buon diritto annullato la decisione del 1998, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto nella medesima di non essere competente, ai sensi dell'art. 63, n. 1, del Trattato CECA, ad esaminare una discriminazione passata.
punto 130
Per quanto riguarda le valutazioni del Tribunale sull'importo del canone, la NALOO afferma che esse sono fondate sul metodo che la stessa Commissione aveva adottato nella sua decisione del 1991. Infatti, la Commissione avrebbe utilizzato la redditività dell'attività della BC come criterio per giustificare la legittimità dei tassi dei canoni in base all'art. 66, n. 7, del Trattato CECA.
punto 131
Secondo la NALOO, risulta chiaramente dalla decisione del 1991 che la Commissione considerava il livello del canone di 11 GBP/t contrario all'art. 66, n. 7, del Trattato CECA. La Commissione sarebbe stata in grado di pervenire a tale conclusione, tenendo conto dei risultati delle attività estrattive a cielo aperto della BC nonché dei prezzi corrisposti dai produttori di elettricità alla BC e ai gestori indipendenti di miniere a cielo aperto. All'epoca dell'adozione della decisione del 1998, la Commissione avrebbe avuto conoscenza delle cifre corrispondenti per gli esercizi dal 1984/1985 al 1990/1991.
punto 132
La NALOO sostiene che, tenuto conto degli elementi di prova convincenti di cui disponeva la Commissione, il Tribunale ha giustamente concluso che quest'ultima non aveva adempiuto al suo obbligo di motivare a sufficienza, nella sua decisione del 1998, la sua conclusione secondo la quale era impossibile che le indicazioni comunicate da tale associazione fossero prese in considerazione al fine di avviare un'inchiesta.
punto 133
A titolo subordinato, la NALOO afferma che l'annullamento della decisione del 1998 era su tale punto giustificata, poiché la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione.
Sentenza › Sulle impugnazioni › Nel merito › Sui motivi riguardanti la legittimità della decisione del 1998 › — Giudizio della Corte
punto 134
In primo luogo, per quanto riguarda la parte della decisione del 1998 riguardante i prezzi discriminatori, si deve constatare che il Tribunale l'ha annullata a causa di una carenza di motivazione che avrebbe impedito il controllo della fondatezza giurisdizionale di tale decisione.
punto 135
Orbene, dalla decisione del 1998 risulta chiaramente che la Commissione giudicava che gli artt. 63, n. 1, e 66, n. 7, del Trattato CECA non l'abilitavano a istruire una denuncia relativa a violazioni passate del citato Trattato. Tale motivazione era evidentemente sufficiente a permettere al Tribunale di verificare se la decisione del 1998 era, su questo punto, fondata in diritto.
punto 136
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel giudicare, al punto 114 della sentenza impugnata, che la decisione del 1998 era, a tale proposito, viziata da una carenza di motivazione.
punto 137
Tuttavia, se la motivazione di una sentenza del Tribunale denota una violazione del diritto comunitario, ma il suo dispositivo appare fondato per altri motivi di diritto, l'impugnazione dev'essere respinta (v., in particolare, sentenza 30 marzo 2000, causa C-265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I-2061, punto 121).
punto 138
A tale proposito occorre ricordare che, come risulta dai punti 77-90 della presente sentenza, la Commissione ha commesso un errore di diritto, invocato dalla NALOO nel suo ricorso di annullamento, giudicando di non essere abilitata ad esaminare la denuncia del 1994.
punto 139
Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente annullato la decisione del 1998 su questo punto.
punto 140
In secondo luogo, il Tribunale ha altresì giudicato, al punto 123 della sentenza impugnata, che la parte della decisione del 1998 che riguardava la fissazione da parte della BC di canoni di estrazione del carbone era viziata da una carenza di motivazione.
punto 141
Orbene, la Commissione ha motivato la decisione del 1998, in via subordinata, con il fatto che la NALOO non avrebbe fornito elementi probatori sufficienti a provare l'esistenza delle violazioni allegate. Essa ha esposto in dettaglio, ai punti 34-43 della motivazione di tale decisione, le ragioni per cui riteneva di non poter avviare un'inchiesta sulla base delle informazioni fornite.
punto 142
Più precisamente la Commissione ha spiegato, basandosi sulle valutazione compiute dal Tribunale nella sua sentenza NALOO I, che il metodo proposto dalla NALOO per calcolare un tasso di canone da lei considerato ragionevole era, da un lato, inadeguato e, dall'altro, in contraddizione con l'affermazione da lei stessa effettuata in una lettera del 13 maggio 1998 indirizzata alla BC, secondo cui essa considerava ragionevole un canone di 11 GBP/t.
punto 143
Pertanto si deve constatare che la decisione del 1998 è sufficientemente motivata su questo punto.
punto 144
Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale, pur avendo annullato la parte della decisione del 1998 relativa ai canoni di estrazione del carbone a causa di un'asserita carenza di motivazione, ha in realtà contestato alla Commissione di aver commesso un errore manifesto di valutazione.
punto 145
Procedendo in tal modo, il Tribunale non ha operato la necessaria distinzione tra l'esigenza di motivazione e la legittimità nel merito della decisione (v. sentenza VBA/Florimex e a., cit., punti 114 e 115).
punto 146
Tale errore di diritto non inciderebbe tuttavia sul dispositivo della sentenza impugnata se la decisione del 1998 fosse effettivamente viziata da un errore manifesto di valutazione, come aveva sostenuto la NALOO in primo grado.
punto 147
A tale riguardo, dal punto 122 della sentenza impugnata emerge che l'errore manifesto di valutazione che il Tribunale in sostanza contestava alla Commissione consisteva nel non essersi pronunciata sull'eventuale carattere abusivo dei canoni di estrazione di carbone in base agli elementi di cui disponeva.
punto 148
Orbene, a prescindere dalla questione se l'art. 66, n. 7, del Trattato CECA obblighi la Commissione a esaminare una denuncia, è pacifico, e il Tribunale stesso ha giudicato in tal senso al punto 258 della sentenza NALOO I, che incombe al denunciante portare a conoscenza della Commissione gli elementi in fatto e in diritto a fondamento della sua denuncia.
punto 149
Il Tribunale ha rilevato, al punto 261 della medesima sentenza, che la NALOO avrebbe dovuto raccogliere i dati concernenti i costi di esercizio effettivi dei suoi membri che estraggono carbone in regime di concessione e fornirli alla Commissione, per permettere a quest'ultima di valutare lo scarto eventuale tra tali costi e i costi di esercizio dei siti a cielo aperto della BC.
punto 150
Il Tribunale ha concluso, al punto 214 della sentenza NALOO I, che gli elementi di prova presentati dalla NALOO al fine di provare il carattere abusivo dei canoni di estrazione del carbone a partire dal 1° aprile 1990 non erano sufficienti. Tale associazione aveva proposto tre metodi di calcolo dei canoni. Al punto 178 di tale sentenza, il Tribunale ha segnatamente rifiutato di basarsi su una mera estrapolazione per l'esercizio 1990/1991 di risultati di gestione della BC relativi all'esercizio precedente.
punto 151
La Commissione, fondandosi sulle constatazioni del Tribunale nella sentenza NALOO I, ha ritenuto nella decisione del 1998 che l'unico metodo di calcolo proposto dalla NALOO, consistente in un'estrapolazione retrospettiva di un canone attuale ipotetico considerato ragionevole, non poteva costituire il punto di partenza di un'inchiesta. Essa ha aggiunto che tale associazione aveva essa stessa ammesso, nel 1998, che un canone dell'aliquota di 11 GBP/t era equo, il che sarebbe in contraddizione con il metodo in parola, la cui applicazione indicherebbe che sarebbe stata equa solo un'aliquota di 4,79 GBP/t.
punto 152
Tale argomentazione della Commissione è conforme agli insegnamenti che essa poteva trarre dalla sentenza NALOO I in merito all'onere della prova incombente sulla ricorrente, e non sembra di per sé criticabile.
punto 153
Tuttavia il Tribunale nella sentenza impugnata non si è pronunciato sulla fondatezza di tale argomentazione, ma ha seguito un ragionamento diverso per affermare che la Commissione non era legittimata a respingere la denuncia del 1994 per la ragione che non era in grado di pronunciarsi sul carattere eventualmente abusivo dei canoni di estrazione del carbone.
punto 154
Infatti, da una parte, il Tribunale, ai punti 117-120 della sentenza impugnata, si è riferito al punto 74 dei motivi della decisione del 1991, da cui risulterebbe che la Commissione era stata in grado di valutare la redditività degli esercizi a cielo aperto sulla base di elementi che essa avrebbe avuto a sua disposizione anche con riferimento alla denuncia del 1994.
punto 155
Dall'altra parte, il Tribunale ha ricordato, al punto 121 della sentenza impugnata, che nella sua lettera del 28 agosto 1990, rivolta alle autorità britanniche, la Commissione aveva osservato che «il canone di 7 [GBP/t] imposto dalla [BC] per lo sfruttamento delle miniere a cielo aperto sembra in ogni caso troppo elevato».
punto 156
A tale proposito si deve sottolineare che, contrariamente a quanto il Tribunale ha constatato al punto 118 della sentenza impugnata, la Commissione non ha valutato, al punto 74 dei motivi della decisione del 1991, la redditività degli esercizi a cielo aperto. Infatti, quest'ultimo punto non contiene alcuna indicazione dei costi sostenuti dai membri della NALOO, costi che tale associazione aveva dichiarato di non essere in grado di precisare (v., in proposito, sentenza NALOO I, punto 201). Orbene, in assenza di valutazione dei costi affrontati da tali membri, non si può affermare che la Commissione intendesse pronunziarsi sulla redditività dei loro esercizi. L'interpretazione che il Tribunale ha dato del punto 74 dei motivi della decisione del 1991 è quindi manifestamente erronea.
punto 157
Per quanto riguarda la lettera della Commissione del 28 agosto 1990 indirizzata alle autorità britanniche, si deve constatare che nella sentenza NALOO I il Tribunale ha giudicato che essa non modificava la sua conclusione secondo cui la NALOO non aveva prodotto elementi materiali probanti in grado di corroborare le sue allegazioni riguardanti il carattere asseritamente eccessivo del canone applicato a partire dal 1° aprile 1990.
punto 158
Orbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha spiegato perché questa stessa lettera poteva costituire un indizio del fatto che la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti relativamente al periodo anteriore al 1° aprile 1990.
punto 159
Una simile spiegazione sarebbe tuttavia stata necessaria poiché, da un lato, il Tribunale aveva giudicato, al punto 206 della sentenza NALOO I, che l'affermazione in questione, contenuta nella lettera del 28 agosto 1990, era stata effettuata dalla Commissione solo a titolo esplorativo e, dall'altro lato, che il Tribunale aveva menzionato, ai punti 208 e 209 della sentenza NALOO I, dichiarazioni della stessa NALOO, contenute in una lettera 13 maggio 1988 indirizzata alla BC, in cui si riconosceva il carattere ragionevole di un canone di 11 GBP/t.
punto 160
Orbene, nella decisione del 1998, la Commissione si è precisamente riferita alla summenzionata lettera del 13 maggio 1998 per dimostrare che il metodo di calcolo proposto dalla NALOO era privo di coerenza.
punto 161
Ne consegue che né il punto 74 dei motivi della decisione del 1991 né la lettera della Commissione alle autorità britanniche in data 28 agosto 1990 confermano la conclusione a cui è giunto il Tribunale ai punti 122 e 123 della sentenza impugnata, secondo la quale la Commissione non aveva il diritto di respingere la parte della denuncia del 1994 che riguardava i canoni di estrazione del carbone con la motivazione che essa non era suffragata da sufficienti elementi di prova.
punto 162
Del resto, l'argomento della NALOO secondo cui la Commissione avrebbe constatato, nella decisione del 1991, che un livello di canone pari a 11 GBP/t era contrario all'art. 66, n. 7, del Trattato CECA è anch'esso privo di fondamento.
punto 163
Infatti, tale argomento si fonda su una lettura erronea del punto 81 dei motivi della decisione del 1991, che riguarda solo la questione dei prezzi discriminatori, mentre le conclusioni sui canoni di estrazione del carbone figurano al punto 83 dei motivi di tale decisione. Risulta che essa non comporta alcuna constatazione secondo cui il canone riscosso dopo il 1° aprile 1990 era contrario all'art. 66, n. 7, del Trattato CECA.
punto 164
Pertanto, occorre constatare che il rigetto della parte della denuncia del 1994 riguardante i canoni di estrazione del carbone per i motivi esposti dalla Commissione non è censurabile in diritto e che il Tribunale ha commesso un errore di diritto annullando la parte della decisione del 1998 che esaminava, a titolo subordinato, tale sezione.
punto 165
Da quanto precede risulta che, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi sollevati dalla BC a sostegno della sua impugnazione, la sentenza impugnata dev'essere annullata nella parte in cui ha annullato:
la sezione della decisione del 1998 in cui la Commissione ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;
la sezione di tale decisione in cui la Commissione ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione del carbone anteriormente al 1° aprile 1990.
punto 166
Quanto al resto, i ricorsi devono essere respinti.
Sentenza › Sulle conseguenze dell'annullamento parziale della sentenza impugnata
punto 167
Ai sensi dell'art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
punto 168
In seguito all'annullamento parziale della sentenza impugnata, si deve statuire sui motivi di ricorso della NALOO, con cui essa fa valere, in primo luogo, che gli elementi di prova che essa aveva presentato alla Commissione erano sufficienti e che il metodo di calcolo che essa aveva proposto era adeguato; in secondo luogo che la Commissione ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento, respingendo la denuncia senza darle la possibilità di presentare elementi di prova aggiuntivi e, in terzo luogo, che la Commissione ha commesso un errore di diritto giudicando che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile ai canoni di estrazione del carbone.
punto 169
La Corte giudica che tale parte della controversia può essere oggetto di decisione.
Sentenza › Sulle conseguenze dell'annullamento parziale della sentenza impugnata › Sui motivi riguardanti la valutazione compiuta dalla Commissione in merito agli elementi di prova presentati e al metodo di calcolo dei cationi proposto dalla NALOO
punto 170
La NALOO rimprovera alla Commissione di non aver tratto le giuste conclusioni dagli elementi di prova che essa aveva presentato e di aver a torto rifiutato il metodo di calcolo di un canone equo da essa proposto.
punto 171
Orbene, dai punti 147-163 della presente sentenza risulta che la decisione del 1998 è sotto questo profilo esente da errori di diritto o di valutazione.
punto 172
Pertanto, i motivi riguardanti la valutazione effettuata dalla Commissione circa gli elementi di prova presentati e il metodo di calcolo dei canoni proposto dalla NALOO deve essere respinto.
Sentenza › Sulle conseguenze dell'annullamento parziale della sentenza impugnata › Sul motivo tratto dall'affidamento legittimo
punto 173
La NALOO afferma nel suo ricorso che la Commissione non aveva il diritto di adottare una decisione di rigetto della denuncia del 1994 con la motivazione che tale associazione non aveva fornito elementi di prova sufficienti. Infatti, gli atti e le dichiarazioni della Commissione e dei suoi funzionari avrebbero fatto nascere nella NALOO un legittimo affidamento quanto al fatto che non sarebbe stata adottata alcuna decisione sul merito della sua denuncia fino a che non fossero stati risolti tutti i punti di diritto in sospeso e che essa sarebbe stata autorizzata a presentare elementi di prova aggiuntivi se la Commissione avesse deciso di aver competenza a esaminare l'oggetto della denuncia del 1994.
punto 174
La Commissione nega di aver potuto far sorgere tale legittimo affidamento.
punto 175
A tale proposito occorre constatare che, anche a voler supporre che la NALOO, durante una parte del procedimento dinanzi alla Commissione, si aspettasse che non fosse adottata alcuna decisione sul merito senza che essa avesse avuto prima la possibilità di presentare elementi di prova aggiuntivi, risulta chiaramente da una lettera della Commissione alla NALOO in data 23 giugno 1997 che tale istituzione intendeva respingere la sezione della denuncia che riguardava i canoni di estrazione del carbone in via subordinata per mancanza di prove concludenti.
punto 176
Se è vero che, in risposta a tale lettera, la NALOO ha riaffermato, in una missiva dell'11 agosto 1997, che essa era disposta ad incaricare i propri periti di procedere a un esame del periodo anteriore al 1° aprile 1990 per fornire elementi di prova aggiuntivi, cionondimeno essa non ha presentato tali elementi durante tutto l'iter del procedimento, fino all'adozione della decisione del 1998, il 27 aprile di quell'anno.
punto 177
Orbene, se la NALOO intendeva convincere la Commissione in merito alla questione della competenza di quest'ultima, il dovere di diligenza che incombe su ogni ricorrente le imponeva di ottenere contemporaneamente gli elementi di prova necessari per fondare la sua denuncia.
punto 178
Ciò a maggior ragione in quanto la NALOO sapeva dal 24 settembre 1996, data della pronuncia della sentenza NALOO I, che un metodo di calcolo fondato su una mera estrapolazione dei costi della BC non era sufficiente a conseguire tale risultato.
punto 179
D'altronde, la Commissione non può, senza compromettere indebitamente la certezza del diritto delle imprese il cui comportamento è censurato da una denuncia, respingere a tempo indeterminato il termine imposto alla ricorrente per fornire gli elementi di prova a sostegno delle sue doglianze.
punto 180
Per tali ragioni, il motivo relativo al legittimo affidamento della NALOO dev'essere respinto.
Sentenza › Sulle conseguenze dell'annullamento parziale della sentenza impugnata › Sul motivo relativo all'applicabilità dell'art. 65 del Trattato CECA ai canotti di estrazione del carbone
punto 181
La NALOO fa altresì valere che la determinazione di canoni di estrazione del carbone eccessivamente elevati in base agli accordi di licenza conclusi tra la BC e i produttori in regime di concessione rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA.
punto 182
A tale proposito è sufficiente constatare che risulta dall'esame degli altri motivi di ricorso che la Commissione giustamente ha respinto la sezione della denuncia del 1994 riguardante il carattere eccessivamente elevato dei canoni ritenendo, a titolo subordinato, che la NALOO non le avesse fornito elementi di prova sufficienti.
punto 183
In tali circostanze, non occorre esaminare la questione se l'art. 65 del Trattato CECA sarebbe stato applicabile ai canoni in parola.
punto 184
Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto:
in quanto la NALOO chiede l'annullamento della sezione della decisione del 1998 in cui la Commissione ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;
in quanto la NALOO chiede l'annullamento della sezione di tale decisione in cui la Commissione ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione di carbone anteriormente al 1° aprile 1990.
Sentenza › Sulle spese
punto 185
Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
punto 186
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 di quest'ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
punto 187
Per quanto riguarda le cause C-172/01 P e C-176/01 P, dal momento che le impugnazioni non sono fondate e che la NALOO ha chiesto la condanna alle spese delle ricorrenti in sede di impugnazione, la IP e la PG devono essere condannate a sopportare, rispettivamente, le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché quelle sostenute da tale associazione nel procedimento di cui si tratta. D'altronde occorre decidere che la Commissione sopporti le proprie spese in queste due cause.
punto 188
Nella causa C-175/01 P, poiché l'impugnazione è fondata e la BC e la Commissione hanno chiesto la condanna della NALOO alle spese, si deve condannare tale associazione a sopportare le spese del procedimento dinanzi alla Corte.
punto 189
Nella causa C-180/01 P, poiché l'impugnazione è in parte fondata e in parte infondata, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte.
punto 190
La Commissione e la NALOO, essendo ciascuna rimasta soccombente su una parte delle proprie conclusioni nel ricorso di annullamento, sopporteranno le loro proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, la IP, la BC e la PG sopporteranno, in quanto intervenienti, ciascuna le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 febbraio 2001 nella causa T-89/98, NALOO/Commissione, è annullata nella parte in cui ha annullato:
la sezione della decisione 27 aprile 1998, IV/E-3/NALOO, in cui la Commissione delle Comunità europee ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;
la sezione di tale decisione in cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione di carbone anteriormente al 1° aprile 1990.
2) I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado sono respinti quanto al resto.
3) Il ricorso della National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) è respinto nella parte in cui essa chiede:
l'annullamento della sezione della decisione IV/E-3/NALOO in cui la Commissione delle Comunità europee ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;
l'annullamento della sezione di tale decisione in cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione di carbone anteriormente al 1° aprile 1990.
4) Nella causa C-172/01 P, la International Power pie sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché quelle sostenute dalla NALOO nel procedimento medesimo. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
5) Nella causa C-175/01 P, la NALOO sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché le spese sostenute dalla British Coal Corporation e dalla Commissione delle Comunità europee nel procedimento medesimo.
6) Nelle causa C-176/01 P, la PowerGen (UK) pie sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché quelle sostenute dalla NALOO nel procedimento medesimo. La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.
7) Nella causa C-180/01 P, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi alla Corte.
8) La Commissione delle Comunità europee e la NALOO sopporteranno ciascuna le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale. La International Power plc, la British Coal Corporation e la PowerGen (UK) plc, in quanto intervenienti, sopporteranno ciascuna le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale.
Firme
Wathelet
Edward
La Pergola
Jann
Rosas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 2 ottobre 2003.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
M. Wathelet