Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno
Testo in vigore al
Sezione II. Conto consuntivo.
Art. 70
1. Appena chiuse le operazioni dell'esercizio, e non piu' tardi del 31 gennaio, il cassiere deve rendere alla Camera il proprio conto, debitamente firmato e corredato dei documenti giustificativi.
2. Il conto viene sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale.
Art. 71
1. Il Consiglio camerale delibera non oltre il 15 aprile sul conto consuntivo dell'esercizio chiuso col 31 dicembre precedente, udita la relazione di due revisori scelti dalla Camera nel suo seno e nominati secondo il regolamento interno.
2. Al conto consuntivo che la Camera invia al Ministero dell'economia nazionale per l'approvazione debbono essere allegati tutti i documenti a giustificazione delle partite inscritte in entrata e in uscita.
3. La Camera deve inoltre fornire al Ministero qualunque altro documento che le fosse richiesto per la necessita' del controllo.
Sezione III. Servizio di cassa.
Art. 72
1. Per il servizio di cassa di cui all'art. 57 del R. decreto-legge la Camera deve comunicare all'Istituto o all'esattore incaricato del servizio di cassa le firme delle persone autorizzate a firmare per la Camera stessa.
Art. 73
1. Il servizio di riscossione delle imposte camerali e' affidato agli esattori comunali.
2. Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e versano alle scadenze fissate le somme da essi dovute al ricevitore provinciale, il quale le versa all'Istituto o all'esattore incaricati del servizio di cassa della Camera.
Art. 74
1. Per la riscossione delle imposte camerali l'esattore e' tenuto a prestare una cauzione eguale all'importo di una delle rate in cui, giusta il regolamento speciale di ciascuna Camera di commercio, e' diviso il totale carico annuale delle imposte medesime.
2. Rispetto alla costituzione, valutazione ed approvazione di tale garanzia, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.
Art. 75
1. I diritti sugli atti della Camera debbono essere versati al cassiere alla fine di ogni mese, ed anche prima, se raggiungono l'importo determinato nel regolamento interno di ogni Camera.
Art. 76
1. Il cassiere e gli agenti di riscossione devono, per ogni somma riscossa, rilasciare quietanze staccate da un bollettaio a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni azienda. Per i diritti sugli atti della Camera e' ammessa la riscossione a mezzo di marche speciali che sono date in consegna al Segretario della Camera o ad altro impiegato appositamente incaricato e responsabile.
Art. 77
1. Mensilmente e a qualunque richiesta della Camera, il cassiere e' tenuto a comunicare un estratto aggiornato dei pagamenti e delle riscossioni con l'indicazione dei relativi mandati ed ordinativi d'incasso.
Art. 78
1. Ad ogni cambiamento di Presidente della Camera deve essere richiesta al cassiere la situazione delle riscossioni e dei pagamenti, che, riconosciuta conforme alle scritture della Camera, sara' firmata dal Presidente cessante e dal Presidente che entra in carica.
Sezione IV. Registri di contabilità.
Art. 79
1. L'Ufficio camerale deve avere e tenere al corrente:
a) il registro dei contratti;
b) il registro dei diritti sugli atti della Camera;
c) il registro delle piccole spese;
d) il libro giornale delle entrate e delle spese;
e) il libro mastro in rapporto ai capitoli del bilancio;
f) il libro dell'inventario;
g) il registro di cassa in relazione ai mandati d'incasso e di
pagamento emessi;h) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di qualsiasi altra entrata;
i) il bollettario dei mandati e quello degli ordinativi d'incasso;
l) tutti gli altri registri necessari per la regolare contabilita'.
2. Ogni bollettario in uso deve essere firmato nell'ultima pagina dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario. La Camera deve fornire all'Istituto di credito o all'esattore incaricato del servizio di cassa i necessari bollettari.
Capo VIII. Denuncia e registro delle ditte.
Art. 80
1. Il registro delle ditte di cui all'art. 66 del R. decreto-legge e' costituito dalla raccolta delle denunzie di cui agli articoli seguenti.
Art. 81
1. Le denuncie prescritte dall'art. 64 del R. decreto-legge, debbono essere fatte per iscritto, in carta libera, alla Camera di commercio e industria della circoscrizione nella quale la ditta ha uno o piu' esercizi commerciali o industriali, ancorche' il domicilio del titolare della ditta o la sede della societa' si trovino altrove.
2. In caso di piu' esercizi industriali e commerciali, la denuncia deve essere fatta a tutte le Camere nelle cui circoscrizioni si trovano gli esercizi stessi.
3. In caso di piu' esercizi commerciali o industriali esistenti in uno stesso Comune od in piu' Comuni della stessa circoscrizione deve essere presentata separata denuncia per ciascun esercizio.
4. Le denuncie debbono essere stese sopra i moduli forniti gratuitamente dalle stesse Camere di commercio o direttamente o col tramite degli uffici comunali.
5. Esse riguardano:
1° l'inizio dell'attivita' di un esercizio;
2° le modificazioni nello stato di fatto o di diritto
dell'esercizio stesso;3° la cessazione dell'esercizio.
6. Prima di procedere alle registrazioni delle denuncie ricevute la Camera puo' compiere le indagini e le constatazioni che riterra' opportune per accertare la veridicita' delle indicazioni contenute nelle denuncie stesse.
Art. 82
La denuncia dell'inizio dell'attivita' di un esercizio deve comprendere le seguenti indicazioni:
1. Per le ditte individuali:
a) ditta sotto cui si esercita il commercio o l'industria;
b) data d'inizio dell'attivita' dell'esercizio nella circoscrizione;
c) ditta alla quale la ditta denunciante e' eventualmente successa nell'esercizio nella circoscrizione;
d) sede della ditta, se trovasi in localita' diversa da quella
dell'esercizio;e) cognome, nome paternita', data e luogo di nascita, nazionalita' e domicilio del proprietario della ditta;
f) cognome, nome, paternita' e domicilio di chi ha la firma della ditta per l'esercizio nella circoscrizione (in caso di
delegazione di firma) ed eventuali restrizioni
nell'uso della firma;g) qualita' del traffico (ramo o rami di commercio, precisando se all'ingrosso o al minuto) oppure ramo d'industria;
h) principali prodotti commerciati o fabbricati nella
circoscrizione;i) localita' dove si esercita il commercio o l'industria nella
circoscrizione (Comune, via e numero);l) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o
fuori di questa;m) firma originale del proprietario della ditta, nel caso che
questa abbia la sua sede nella circoscrizione, e delle persone delegate alla firma per l'esercizio nella circoscrizione.n) data della domanda e firma del denunciante.
Le denuncie dei mediatori, sensali e intromettitori debbono altresi' indicare distintamente i generi piu' specialmente trattati e contenere gli estremi delle licenze di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.
Le denuncie dei rappresentanti di commercio debbono contenere anche l'indicazione delle ditte rappresentate e per ciascuna di queste deve essere allegata la dichiarazione di rappresentanza della ditta con l'indicazione delle eventuali facolta' accordate per l'assunzione dei contratti e per l'incasso delle fatture.
2. Per le societa' legali:
a) denominazione della societa';
b) specie della societa';
c) estremi dell'atto costitutivo;
d) data d'inizio dell'esercizio sociale;
e) data d'inizio dell'attivita' dell'esercizio
nella circoscrizione;f) ditta alla quale la societa' denunciante e' eventualmente
successa nell'esercizio;g) sede e durata della societa';
h) oggetto della societa';
i) localita' dove si esercita il commercio o l'industria
nella circoscrizione (Comune, via e numero);l) capitale sociale sottoscritto e versato;
m) quote dei singoli soci (quando non si tratti di
societa' per azioni);n) numero e valore nominale delle azioni;
o) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o
fuori di questa;p) principali prodotti commerciati o fabbricati
nella circoscrizione;q) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita, nazionalita' e domicilio:
1° dei soci in nome collettivo;
2° dei soci accomandatari e dei gerenti della societa' in accomandita;
3° del presidente, consigliere delegato, e del
direttore delle societa' anonime;
r) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita, nazionalita'
e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio nella circoscrizione e per la societa' nel caso che questa abbia
la sua sede nella circoscrizione;s) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;
t) firme originali delle persone delegate alla firma;
u) data della denuncia e firma del denunciante.
6. Le copie degli atti relativi alla costituzione della societa', che debbono essere presentate alle Camere di commercio a norma del quarto comma dell'art. 64 del R. decreto-legge, sono compilate su carta libera, ma debbono essere autenticate da un Regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciare le copie stesse.
3. Per le societa' di fatto:
a) indicazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), m), o), p), di cui al precedente n. 2;
b) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita, nazionalita'
e domicilio dei soci;c) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita, nazionalita'
e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio della circoscrizione e per la societa' nel caso che questa abbia
la sua sede nella circoscrizione;d) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;
e) firme originali delle persone delegate alla firma;
f) data della denuncia e firma del denunciante.
4. Per gli Enti morali e le ditte estere.
9. Gli Enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio e le ditte costituite all'estero ed operanti nel Regno, anche con forme giuridiche non corrispondenti a quelle considerate nella legislazione italiana, hanno l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui giurisdizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in genere, denuncie analoghe a quelle di cui al presente articolo.
Art. 83
1. Le denuncie di esercizi industriali debbono inoltre contenere i dati riguardanti:
a) il numero medio di operai impiegati;
b) la specie e la quantita' della forza motrice impiegata.
2. Le ditte che hanno rappresentanti sono tenute a denunciare alla Camera presso la quale sono iscritte le generalita' dei rappresentanti stessi con le rispettive sedi e zone di attivita'.
Art. 84
1. Nel caso che una ditta regolarmente inscritta nel registro delle ditte di una Camera inizi, nella circoscrizione della stessa Camera, un altro esercizio, nella denuncia dell'inizio dell'attivita' del nuovo esercizio deve essere fatto riferimento alla prima denuncia presentata alla Camera medesima e debbono essere comprese soltanto le indicazioni particolari al nuovo esercizio.
2. Nel caso di inizio contemporaneo di piu' esercizi appartenenti ad una stessa ditta nella medesima circoscrizione camerale, e' sufficiente la presentazione di una denuncia completa per l'esercizio principale e di denuncie complementari per gli altri esercizi con le indicazioni particolari relative a ciascuno degli esercizi stessi.
Art. 85
1. Le denuncie di modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle ditte debbono comprendere le modificazioni intervenute in una o piu' parti della denuncia di cui al precedente art. 82 e debbono contenere il riferimento alla denuncia stessa.
2. Per le societa' debbono essere unite alle denuncie di modificazioni le copie, in carta libera, autenticate da un Regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarle, degli atti relativi alle modificazioni stesse e per i quali e' prescritta la pubblicazione a norma di legge.
3. Qualora le modificazioni siano comuni a piu' esercizi della stessa ditta, la denuncia di modificazione puo' essere unica, ma deve contenere il riferimento alle denuncie gia' presentate a norma del citato art. 82.
Art. 86
1. Le denuncie di cessazione di esercizio debbono contenere, oltre la data della denuncia e la firma del denunciante, il riferimento alla denuncia gia' presentata a norma del precedente art. 82, la data in cui la cessazione ebbe luogo, le causali della cessazione con la dichiarazione del Sindaco del Comune o di due commercianti o industriali del ramo, attestante la verita' della cessazione, ed inoltre l'indicazione della ditta che eventualmente si sostituisce nell'esercizio.
2. In caso di nomina di liquidatore e' fatto obbligo di corredare la denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facolta' conferite al liquidatore, a termini dell'articolo 203 del Codice di commercio.
3. Al termine della liquidazione e' fatto obbligo al liquidatore di denunciare alla Camera di commercio la chiusura delle operazioni di liquidazione e di presentare regolare denuncia di cessazione.
4. Per le denuncie di cessazione di esercizio e di nomina di liquidatore, nel caso di piu' esercizi in una stessa circoscrizione camerale, valgono le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.
Art. 87
1. E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione, di pubblici incanti, tanto all'aperto, quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati; e' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.
2. L'esercente di un commercio temporaneo o girovago deve presentare la denuncia di inizio e di cessazione dell'esercizio, alla Camera di commercio e industria nella cui circoscrizione l'inizio o la cessazione si verificano ed alla Camera in cui e' compreso il Comune di suo domicilio o, se ha il proprio domicilio all'estero, il Comune nel quale inizia il proprio esercizio nel Regno.
3. Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago intenda trasferire il proprio esercizio da una circoscrizione camerale ad un'altra egli deve denunciare il trasferimento a mezzo di lettera raccomandata alla Camera di commercio e industria nella circoscrizione della quale l'esercizio deve essere trasferito.
4. In detta denuncia deve essere indicato il domicilio dell'esercente, i Comuni della circoscrizione nei quali egli intende trasferire successivamente l'esercizio, le merci commerciate ed il normale mezzo di trasporto delle merci stesse.
5. La Camera di commercio provvede, in base alla denuncia ricevuta, all'immediato rilascio del certificato di esercizio di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del R. decreto-legge.
6. Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago limita la sua attivita' ad uno o piu' Comuni compresi nella circoscrizione camerale alla quale appartiene il Comune nel quale egli ha il suo domicilio, l'esercente stesso e' tenuto a presentare una sola denuncia all'inizio del suo esercizio nella circoscrizione; detta denuncia deve essere compilata secondo le norme contenute nel precedente articolo 82 ed indicare inoltre i Comuni nei quali viene normalmente esercitato il commercio ed il mezzo normale di trasporto delle merci. Anche in questo caso le Camere provvedono al rilascio del certificato di esercizio.
7. Sono esenti da qualsiasi obbligo di denuncia alle Camere di commercio i commercianti temporanei e girovaghi esenti da imposta a norma del precedente art 48.
8. Le norme stabilite nel presente regolamento per il commercio temporaneo e girovago valgono anche per le industrie che normalmente si trasferiscono da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna localita'.
Art. 88
1. Le firme apposte nelle denuncie di cui ai precedenti articoli debbono essere autenticate dal Sindaco del Comune o da un notaio.
2. Tale autenticazione puo' essere fatta anche dal Segretario della Camera o dall'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte, previo accertamento della identita' personale dei firmatari.
3. Sono esenti dall'autenticazione le firme apposte nelle denuncie di cui al terzo comma del precedente articolo.
4. Quando il denunciante non possa, per qualsiasi ragione, sottoscrivere la denuncia, il Segretario della Camera, l'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte od il Segretario comunale possono raccogliere le dichiarazioni verbali nel modulo di denuncia.
Art. 89
1. Le denuncie che non contengano tutti i dati prescritti debbono essere completate dal denunziante a richiesta della Camera di commercio e industria entro il termine di quindici giorni dalla richiesta stessa.
2. Qualora il denunciante non vi ottemperi la denuncia incompleta e' considerata come non presentata anche quando la Camera provveda alla compilazione della denuncia d'ufficio a norma dell'art. 67 del R.
decreto-legge.
3. Gli elementi necessari alla compilazione d'ufficio delle denuncie saranno forniti a richiesta della Camera dagli uffici pubblici.
4. In base ai ruoli, agli elenchi ed alle notizie fornite dagli uffici predetti, oppure qualora pervenga alla Camera notizia della costituzione di una nuova ditta o di un mutamento avvenuto nello stato di fatto o di diritto di una ditta gia' esistente, il Presidente della Camera, trascorsi inutilmente i termini per la denuncia stabiliti dall'art. 64 del R. decreto-legge, ordina la compilazione d'ufficio della denuncia e provvede nei riguardi dei contravventori a norma dell'art. 70 del R. decreto-legge.
Art. 90
1. In caso di denuncia per la quale vi siano sospetti di falso, la Camera sospende l'iscrizione nel registro delle ditte e il Presidente della Camera deferisce i colpevoli all'autorita' giudiziaria a norma dell'art. 70 del R. decreto-legge.