Sez. 2, Sentenza n. 648 del 21/01/2000 (Rv. 533029 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO | Divisione di beni dei quali siano comproprietari, tra gli altri, due coniugi in regime di comunione legale - Litisconsorzio necessario di entrambi nel giudizio divisionale, da chiunque proposto - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO
La divisione di un bene comune va annoverata tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. civ., come sostituito dalla legge n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, qualora del bene da dividere siano comproprietari, assieme ad altri, due coniugi in regime di comunione legale, la rappresentanza spetta congiuntamente ad entrambi, con la conseguenza che entrambi sono litisconsorti necessari, ex art. 784 cod. proc. civ., nel giudizio divisionale da chiunque promosso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 180, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)