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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 24/03/1976 (Rv. 379710 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AI SOCI RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE - SOCIETA SOGGETTE - LIMITI - RESPONSABILITA DEI SOCI EX LEGE.*
Stato
decisa il 1976-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379710-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - ESTENSIONE DEL FALLIMENTO AI SOCI RESPONSABILI ILLIMITATAMENTE - SOCIETA SOGGETTE - LIMITI - RESPONSABILITA DEI SOCI EX LEGE.*

L'art 147 primo comma della legge fallimentare, il quale prevede l'estensione del fallimento della societa con soci a responsabilita illimitata ai soci illimitatamente responsabili, si riferisce a quelle societa che, in base al tipo legale, sono strutturalmente conformate in modo tale da comportare, nonostante l'autonomia patrimoniale, o, addirittura, la personalita giuridica, la responsabilita illimitata e solidale dei soci, o di una categoria di essi, per tutte le obbligazioni contratte; cioe la societa in nome collettivo, la societa in accomandita semplice, la societa di fatto e, limitatamente agli accomandatari, la societa in accomandita per azioni.Detta norma, pertanto, non e applicabile per il solo fatto della presenza di soci illimitatamente responsabili, ove tale responsabilita non si ricolleghi al tipo di societa (nella specie, trattandosi di societa a responsabilita limitata), ma a particolari ipotesi tassative di legge (ad esempio, quelle di cui agli artt 2362, 2449 e 2497 cod civ), comportanti, in deroga al principio generale della responsabilita esclusiva della societa dotata di personalita giuridica, responsabilita illimitata del socio con riguardo a determinate obbligazioni sociali. (V 158/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2449, Cod. Civ. art. 2497, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)