Sez. 3, Sentenza n. 5777 del 04/10/1983 (Rv. 430642 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - ESPRESSA PATTUIZIONE AL RIGUARDO - NECESSITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE - ESPRESSA PATTUIZIONE AL RIGUARDO - NECESSITÀ.*
Poiché la caparra penitenziale ha soltanto natura convenzionale, la facoltà di liberarsi degli obblighi assunti con il pagamento del doppio di quanto corrisposto è consentita soltanto nei casi in cui le parti abbiano espressamente previsto la caparra, quale corrispettivo del diritto di recedere, in maniera certa nella pattuizione, senza che la stessa possa esser tratta sulla base di una generica indicazione. (V 1915/80, mass n 405536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1386
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)