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Sez. 6, Sentenza n. 27809 del 05/03/2013 Ud. (dep. 25/06/2013) Rv. 255856 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della lieve entità del fatto - Presupposti - Motivazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255856-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In materia di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto, il giudice del merito deve fornire in motivazione una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del reato. (Nella specie, la Corte ha annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva negato la circostanza attenuante, per la detenzione a fini di spaccio di 7 grammi e mezzo lordi di cocaina, sulla scorta del "dato ponderale e quello qualitativo").

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)