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Sez. 5, Sentenza n. 56 del 06/11/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167266 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OBBLIGO DELLA NOTIFICA AL P.M. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167266-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - OBBLIGO DELLA NOTIFICA AL P.M. - SUSSISTENZA.*

È inammissibile il ricorso della parte civile, in base all'art. 202 cod. proc. pen., qualora sia stato notificato solo all'imputato e non anche al pubblico ministero. (Conf mass n 155683, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)