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Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Testo in vigore al

Art. 36

1. La promozione ai grado di brigadiere e' conferita nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice brigadieri con almeno due anni di anzianita', di grado, che abbiano dato prova di adeguata capacita' professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a "distinto" e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizioni di stato.

Art. 37

1. La promozione al grado di maresciallo permanente di 3ª classe e' conferita, nei limiti dei posti disponibili, per esame di concorso.

2. Possono partecipare al concorso per esami i brigadieri, con almeno tre anni di anzianita' di grado, che nell'ultimo triennio abbiano riportato giudizi non inferiori ad "ottimo" e non abbiano subito nei tre anni precedenti alla data del bando di concorso punizioni di stato.

3. Il giudizio sulle domande di ammissione agli esami e' demandato ad una apposita Commissione composta come previsto nel successivo articolo 44.

4. Sono esclusi dagli esami e dalla promozione i brigadieri che, successivamente alla data nella quale gli esami sono stati indetti, subiscano punizioni di stato.

Art. 38

1. Gli esami per la promozione a maresciallo di 3ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

2. La prova scritta ha come oggetto lo svolgimento di un tema relativo ad intervento in sinistri di particolare importanza.

3. La prova orale verte sulle materie indicate all'articolo 31, oltre che sui seguenti argomenti:

  1. 1) aritmetica: proporzioni, potenze e radici;

  2. 2) geometria: divisioni del cerchio e misura degli angoli. Metodi grafici per la soluzione dei problemi elementari di geometria piana; fisica e chimica: e' richiesta una maggiore conoscenza delle leggi e fenomeni fisici, con speciale riferimento a quanto ha attinenza al servizio antincendi. Sono richieste le formule elementari di fisica e chimica.

4. La prova pratica consiste nel preparare e fare eseguire una manovra di insieme su tema generico assegnato dalla Commissione esaminatrice.

5. Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.

6. Ciascun componente della Commissione dispone per ogni prova di
dieci punti. Le votazioni dello singole prove sono ridotte in decimi.

7. I concorrenti per essere ammessi alla prova orale e pratica, devono aver riportato nella prova scritta almeno sei decimi e, per essere inclusi nella relativa graduatoria, devono aver riportato in ciascuna, prova di esame almeno sei decimi.

8. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportata in tutte le prescritte prove di esame.

9. La graduatoria e' compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

10. A parita' di voti ha la precedenza il candidato decorato al valor militare, quello decorato al valor civile, al valor di marina ed al valore aeronautico ed infine il piu' anziano in ruolo.

Art. 39

1. Le promozioni al grado di maresciallo di 2ª classe vengono conferite, nei limiti dei posti disponibili, per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai marescialli di 3ª classe, con almeno tre anni di anzianita' di grado che abbiano dato prova di adeguata capacita', che nell'ultimo triennio siano stati giudicati non inferiori a "distinto" e che, alla data dello scrutinio, non abbiano subito punizioni di stato.

Art. 40

1. La promozione a maresciallo di 1ª classe ha luogo per meta' dei posti disponibili mediante concorso per esame e per meta' per anzianita' congiunta al merito.

2. I posti eventualmente non conferiti per esame sono portati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito.

3. Possono partecipare al concorso per esame i marescialli di 2ª classe con almeno due anni di anzianita' nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano ottenuto giudizi non inferiori ad "ottimo" e che, non abbiano subito nei due anni precedenti alla data del bando che indice gli esami, punizioni di stato.

4. Il giudizio sulle domande di ammissione all'esame e sulle relative prove e' demandato ad una apposita Commissione, composta come previsto, rispettivamente, nei successivi articoli 43 e 44.

5. Possono essere promossi per anzianita' congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2ª classe, con almeno quattro anni di anzianita' di grado, che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato qualifica non inferiore a "ottimo" e che posseggano in modo spiccato tutti i requisiti per poter esercitare le funzioni del grado superiore.

6. Coloro che conseguono la promozione per esame sono iscritti nel ruolo del grado superiore prima di quelli promossi per anzianita' congiunta al merito.

7. I marescialli di 2ª classe che superino l'esame di concorso sono esclusi dalla promozione se prima dell'emanazione del decreto ministeriale di promozione, subiscano punizioni di stato.

Art. 41

1. Gli esami per la promozione al grado di maresciallo di 1ª classe consistono in una prova scritta, orale e pratica.

2. La prova scritta ha come oggetto la redazione di un rapporto dettagliato di servizio di particolare importanza.

3. Nella prova orale il candidato deve dimostrare una conoscenza completa di tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco, del personale, di tutti i servizi tecnici, amministrativi, contabili, di officina e di magazzino, dei regolamenti di servizio, delle leggi e regolamenti di polizia e di prevenzione incendi.

4. La prova pratica consiste nel comando di una manovra di insieme.

5. Le prove di esame hanno luogo presso le scuole centrali antincendi.

6. Per lo svolgimento degli esami, l'ammissione alla prova orale e pratica e la compilazione della graduatoria e le modalita' della promozione si osservano le norme contenute nel precedente articolo 38.

Art. 42

1. Le promozioni a vigile scelto e dai vari gradi di sottufficiale permanente sono disposte con decreto del Ministro per l'interno.

2. L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del decreto ministeriale di promozione; l'anzianita' relativa e' determinata secondo l'ordine della rispettiva, graduatoria formata al termine dei corsi o degli esami, salvo i casi di promozione per anzianita' o per anzianita' congiunta al merito, nei quali l'anzianita' relativa e' stabilita secondo l'ordine di ruolo nel grado in precedenza coperto.

Art. 43

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami per le promozioni ai gradi di maresciallo di 3ª classe ed a maresciallo di 1ª classe sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro per l'interno e composte come segue:

  1. 1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

  2. 2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

  3. 3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

  4. 4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.

Art. 44

1. La Commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianita' congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, e' nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

  1. 1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;

  2. 2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

  3. 3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

  4. 4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario.

Art. 45

1. I vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare, possono essere esclusi con provvedimento del Ministro, sentita la Commissione di avanzamento, degli esami o dallo scrutinio di promozione di grado, sempre quando detti esami o scrutini abbiano luogo durante il procedimento.

2. Se non sia stata decretata, la esclusione, gli interessati sono ammessi allo scrutinio o agli esami, ma, la promozione e' sospesa fino all'esito dei procedimenti stessi.

3. Qualora i vigili, i vigili scelti ed i sottufficiali siano sottoposti a procedimento penale o disciplinare dopo gli esami o scrutini di cui sopra, ma prima che la promozione sia conferita, questa e' sospesa fino al termine del procedimento stesso.

4. La esclusione dalla promozione ha luogo quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto doloso alla pena della reclusione o quando, in conseguenza dei fatti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, il dipendente sia stato licenziato o espulso dal Corpo, oppure sia stato riconosciuto meritevole di rimanere, ma gli sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla riduzione dello stipendio.

5. Fuori dai casi previsti nel comma precedente, terminato il relativo procedimento penale o disciplinare, il dipendente e' sottoposto nuovamente al giudizio della Commissione di avanzamento e, se dichiarato idoneo, e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Sezione III. Licenze - Malattie - Cessazioni dal servizio per inabilita' fisica

Art. 48

1. Nei casi di ferite, lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed immediata di servizio da accertarsi ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo articolo 49, le spese di trasporto, di cura e degenza sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 49

1. Gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie, lesioni o infermita' riportate in servizio o della inabilita' a proseguire nel servizio, nonche' le visite di controllo e collegiali, richieste d'ufficio o dagli interessati, sono effettuati in conformita' delle disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1926, n. 416, nel regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, e successive modificazioni.

2. Le spese inerenti alle visite richieste dagli interessati sono a carico degli stessi.

Art. 50

1. Il sottufficiale, vigile scelto o vigile che sia ritenuto permanentemente inabile ai servizio incondizionato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla competente Commissione medico-ospedaliera e' collocato a riposo di ufficio.

2. E' altresi' collocato a riposo di ufficio il personale ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio dopo aver fruito del massimo della licenza straordinaria o ordinaria per complessivi tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, e per complessivi venticinque mesi per infermita' dipendenti da causa di servizio.

Art. 51

1. Due o piu' periodi di licenza straordinaria per malattia interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza.

2. La durata complessiva di piu' periodi di licenza straordinaria, per malattia, anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiore a sei mesi, non puo' superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, anche se ritenuto dalla competente Commissione medico-ospedaliera, temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, e' collocato a riposo di ufficio.

Art. 52

1. Al personale collocato a riposo di ufficio ai sensi dei precedenti articoli 50 e 51 e' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza, spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 53

1. Il personale collocato a riposo, ai sensi degli articoli precedenti da non oltre un triennio, puo' ottenere la riammissione qualora, dopo l'accertamento di una nuova visita collegiale, sia riconosciuto incondizionatamente idoneo al servizio e sia tuttora in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento, ad eccezione di quello dell'eta', che comunque non puo' essere superiore agli anni 45.

2. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto.

3. Il personale riammesso a norma dei precedenti commi riacquista il grado gia' rivestito ed e' iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riammissione.

Art. 56

1. Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili, sia per esigenze di servizio, che per motivi disciplinari.

2. Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il comando provinciale degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza.