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Sez. 2, Sentenza n. 17103 del 27/07/2006 (Rv. 592277 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - LEGALIZZAZIONE | Certificazione di autenticità della sottoscrizione della parte ad opera di avvocato non ammesso al patrocinio davanti la S.C. - Sottoscrizione dell'atto (ricorso o controricorso) anche da parte di altro avvocato iscritto nell'Albo speciale - Conseguenze - Irregolarità dell'atto - Sussistenza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592277-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - LEGALIZZAZIONE

In tema di procedimento per cassazione, con riferimento alla certificazione di autenticità della sottoscrizione che la parte appone nella procura speciale "ad litem", rilasciata in calce o a margine del ricorso (o controricorso), nel caso in cui tale certificazione sia compiuta da avvocato che non sia ammesso al patrocinio davanti alla S.C., ciò costituisce mera irregolarità allorché l'atto (ricorso o controricorso) sia firmato anche da altro avvocato iscritto nell'Albo speciale e indicato nella procura come codifensore. Tale irregolarità non comporta dunque la nullità della "procura ad litem", sanabile per effetto della costituzione in giudizio del procuratore nominato, salvo che la controparte non contesti con specifiche argomentazioni l'autografia della firma di rilascio della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)