Sez. 1, Sentenza n. 736 del 02/12/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209448 - 01
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ | Minaccia o ingiuria ad un inferiore - Fatto commesso in presenza di più militari riuniti per servizio - Giurisdizione militare - Sussistenza - Situazione soggettiva momentanea dell'agente - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie: ritenuta giurisdizione militare in un caso in cui l'agente era in veste di turista.
REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - ABUSO DI AUTORITÀ
In relazione al reato militare di minaccia o ingiuria ad un inferiore - previsto e punito dall'art. 196 cod. pen. mil. pace - legittimamente è ritenuta la giurisdizione militare, allorquando il fatto, pur se commesso per causa estranea al servizio, sia avvenuto in presenza di più militari riuniti per servizio, indipendentemente dalla situazione soggettiva momentanea dell'agente (nel caso di specie, nella veste di turista): ed invero l'art. 196 cod. pen. mil. pace considera esclusivamente l'oggettiva qualità militare dell'agente, mentre l'art. 199 stesso codice dà rilievo alla causa estranea al servizio e alla disciplina militare solo se non ricorra la presenza di più militari riuniti per servizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 196 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 199 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)