Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (64/432/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 43 e 100,
Vista la proposta della Commissione,
Visto il parere del Parlamento Europeo [1],
Visto il parere del Comitato economico e sociale [2],
Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [3] è già applicato e che un regolamento similare è previsto per il settore delle carni bovine; che tali regolamenti riguardano altresí gli scambi di animali vivi;
Considerando che il regolamento n. 20 del Consiglio sostituisce le molteplici e tradizionali misure di protezione alla frontiera con un sistema uniforme destinato in particolare a facilitare gli scambi intracomunitari; che il regolamento previsto per le carni bovine tende parimenti ad eliminare gli ostacoli a tali scambi;
Considerando che l'applicazione dei summenzionati regolamenti non avrà gli effetti desiderati fintantoché gli scambi intracomunitari degli animali delle specie bovina e suina saranno ostacolati dalle disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie;
Considerando che per eliminare tali disparità è necessario adottare misure nell'ambito della politica agricola comune e parallelamente ai regolamenti già adottati o in preparazione per quel che riguarda la graduale attuazione di organizzazioni comuni dei mercati; che occorre pertanto procedere ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria;
Considerando che il diritto che hanno gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato, di mantenere in vigore i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, non li libera tuttavia dall'obbligo di attuare il ravvicinamento delle disposizioni sulle quali si basano tali divieti e restrizioni, nella misura in cui le disparità esistenti tra tali disposizioni costituiscono degli ostacoli per l'attuazione e il funzionamento della politica agricola comune;
Considerando che, nell'ambito di tale ravvicinamento, bisogna imporre al paese speditore l'obbligo di vigilare affinché i bovini e i suini da allevamento, da produzione o da macello destinati agli scambi intracomunitari, i luoghi di provenienza e di carico di detti animali nonché i mezzi di trasporto rispondano a determinate condizioni di polizia sanitaria atte a garantire che tali animali non costituiscano una fonte di propagazione di malattie contagiose;
Considerando che, affinché gli Stati membri possano avere garanzie per quel che riguarda l'osservanza di tali condizioni, è necessario prevedere il rilascio da parte di un veterinario ufficiale di un certificato di sanità che accompagni gli animali fino al luogo di destinazione;
Considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare l'introduzione nel proprio territorio di bovini e suini qualora si accerti che essi sono affetti o sospetti di essere affetti da malattia contagiosa e qualora, anche senza esserne affetti, possano propagare tale malattia, o infine qualora essi non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia di polizia sanitaria;
Considerando che non è giustificato consentire agli Stati membri di rifiutare l'introduzione di bovini e suini nel loro territorio per motivi diversi da quelli di polizia sanitaria e che, di conseguenza, nell'assenza di motivi che vi si oppongano e a richiesta dello speditore o del suo mandatario, occorre consentirgli di rispedire gli animali nel paese speditore;
Considerando che, per consentire agli interessati di valutare i motivi che hanno determinato un divieto o una restrizione, è necessario che tali motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario nonché all'autorità centrale competente del paese speditore;
Considerando che è opportuno fornire allo speditore, nel caso in cui sorga una vertenza sulla fondatezza di un divieto o restrizione, tra questi e l'autorità dello Stato membro destinatario, la possibilità di chiedere il parere di un esperto veterinario, scelto entro una lista stabilita dalla Commissione;
Considerando che è sembrato possibile attenuare, in alcuni casi e per alcune categorie di animali, le disposizioni generali previste nella presente direttiva, senza correre rischi sul piano sanitario, consentendo che gli Stati membri destinatari concedano deroghe generali o speciali;
Considerando che in certi settori, per i quali si pongono problemi speciali, il ravvicinamento delle norme degli Stati membri può essere attuato soltanto dopo un esame più approfondito;
Considerando che occorre prevedere una procedura semplificata di modifica per gli allegati da B a D, dato che le norme che vi figurano hanno un carattere tecnico e sono soggette ad evoluzione; che, quindi, è indicato affidare alla Commissione la cura di procedere a tali modifiche, previa consultazione degli Stati membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addí 26 giugno 1964. Per il Consiglio Il Presidente C. Heger [1] GU n. 61 del 19. 4. 1963, pag. 1254/63. [2] Vedi pag. 2009/64 della presente Gazzetta. [3] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 945/62. --------------------------------------------------