Sez. L, Sentenza n. 5259 del 05/08/1983 (Rv. 430145 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - DELLE SOCIETÀ O ENTI COOPERATIVI AVENTI SOCI IMPIEGATI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI PRESTATORI E DATORI DI LAVORO - DELLE SOCIETÀ O ENTI COOPERATIVI AVENTI SOCI IMPIEGATI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ EX ART. 1 DEL D.P.R. N. 547 DEL 1955 - ESTENSIONE - CONSEGUENZE.*
In relazione all'Esercizio delle attività indicate dall'art. 1 del d.P.R. n. 547 del 1955, l'Obbligo che l'art. 4 dello stesso d.P.R. impone ai datori di lavoro e che ha ad oggetto l'adozione di misure antinfortunistiche, si estende anche a società o enti cooperativi i cui soci siano impiegati nel suddetto Esercizio, stante l'espressa equiparazione di costoro ai lavoratori subordinati sancita in parte qua dall'art. 3 del ripetuto decreto, con la conseguenza che la mancata attuazione delle menzionate misure ben può costituire, anche al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, fonte di responsabilità di quelle società per l'infortunio occorso ai loro soci.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)