Ordinamento giudiziario
Testo in vigore al
Titolo secondo. Dei giudici
Capo I. Del giudice conciliatore. CAPO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
Art. 20
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 21
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 26
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 28
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1991, N. 37499
Capo II. Del pretore.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 30 Sede della pretura
1. La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia.
Art. 31 Composizione dell'ufficio
1. La pretura e' retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti piu' magistrati e vice pretori onorari.
2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello.
Art. 32 Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari
1. Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i notai ed i procuratori esercenti che hanno compiuto l'eta' di anni 25. La loro nomina e' fatta per un triennio e puo' essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati piu' di due vice pretori onorari per una stessa pretura, salvo particolari esigenze di servizio.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 273
Art. 33 Funzioni ed attribuzioni del pretore
1. Il pretore esercita, nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:
1) di giudice in materia civile in primo grado ed in appello e, in primo grado, nelle controversie individuali in materia corporativa:
2) di giudice in materia penale;
3) di giudice tutelare.
2. Esercita inoltre, nei modi stabiliti dalle leggi, le altre attribuzioni che gli sono deferite.
Art. 34 Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture
1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni.
2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori.
2- bis. Il pretore puo' delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.100
Sezione II. Disposizioni speciali per le preture costituite in sezioni.
Art. 35 Costituzione delle preture in sezioni
1. Gli uffici di pretura possono essere costituiti in piu' sezioni.
Nelle preture costituite in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro.
2. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie.
3. In ogni pretura circondariale costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39.
Art. 36 Sezioni promiscue
1. E' consentita la istituzione di sezioni promiscue, anche limitatamente ad alcuni periodi dell'anno.
2. Le preture di cui all'articolo precedente, alle quali sono addetti non piu' di quattro magistrati, compresi gli uditori vice pretori, possono essere costituite da una sola sezione promiscua.
Art. 37
1. Determinazione delle sezioni e successive modificazioni.
2. Alla designazione dei giudici tutelari ed alla ripartizione in sezioni delle preture di cui all'articolo 35 provvede, con suo decreto, il Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei primi presidenti e dei procuratori generali delle rispettive corti d'appello. Se occorre modificare la ripartizione, il Ministro provvede nella stessa forma con effetto dall'inizio del successivo anno giudiziario, salvo casi di urgenza.
Art. 38 Attribuzioni del titolare
1. Il titolare della pretura dirige l'ufficio e distribuisce il lavoro tra le sezioni. Sono di sua esclusiva competenza le attribuzioni di carattere amministrativo e la sorveglianza sull'andamento generale dei servizi.76
Art. 39 Assegnazione dei magistrati alle singole sezioni
1. Ciascuna sezione e' composta da uno o piu' magistrati.
2. La prima sezione e' presieduta dal titolare della pretura o da chi lo sostituisce. Le altre sezioni sono, di regola, presiedute dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano dei magistrati che vi sono addetti, e possono anche essere presiedute dal titolare della pretura.
3. All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7- bis.
4. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate possono, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati in sede tabellare, anche svolgere funzioni presso la pretura circondariale o presso altre sezioni distaccate.
Sezione III. Delle sedi distaccate di pretura
Art. 40 Costituzione delle sedi distaccate di pretura
1. Nei comuni indicati nella tabella C annessa al presente ordinamento, sono costituite sedi distaccate di pretura, con la circoscrizione per ciascuna di esso stabilita.
2. In dette sedi il pretore puo' recarsi per tenere udienze civili e penali, per compiere atti di istruzione e per trattare tutti gli altri affari relativi alla sede distaccata.
3. I segretari e vice segretari comunali possono fare le veci del cancelliere.
4. L'incaricato delle funzioni di ufficiale giudiziario dell'ufficio di conciliazione o il messo comunale delegato dal podesta' fa le veci dell'ufficiale giudiziario, salvo che concorrano speciali motivi.