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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12718 del 13/05/2021 (Rv. 661311 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) | Riforma o cassazione di una sentenza non definitiva - Condanna alle spese - Soccombenza - Determinazione con riferimento all'esito finale della lite - Esclusione - Fattispecie. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2021-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661311-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

La riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva, pur ponendo nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale, non comporta che il giudice, nel pronunciare la sentenza definitiva, debba seguire il criterio di adeguamento al risultato finale dell'intero processo, indipendentemente dall'esito alterno delle sue varie fasi, ma solamente quello di adeguare la pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza definitiva in cui era stato applicato il criterio della soccombenza sulla base degli esiti del giudizio e che era stata impugnata solo nella parte relativa alle spese, in quanto risultava pendente ancora in cassazione il giudizio sulla sentenza non definitiva).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)