Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 19/06/1962 (Rv. 252466 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, VOLONTARIA E FACOLTATIVA - NOZIONE E DIFFERENZE TRA LE TRE FORME - COLLEGAMENTO TRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, VOLONTARIA E FACOLTATIVA - NOZIONE E DIFFERENZE TRA LE TRE FORME - COLLEGAMENTO TRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E VOLONTARIA.*
In tema di previdenza sociale, l'Assicurazione volontaria deve essere tenuta distinta dall'Assicurazione facoltativa che costituisce una Forma di Assicurazione del tutto rimessa alla libera Determinazione dell'interessato per gli stessi rischi d'invalidita e vecchiaia coperti dall'Assicurazione obbligatoria. Gli altri elementi, in particolare i criteri per la Determinazione delle prestazioni, sono diversi da quelli dell'Assicurazione obbligatoria, cosi che puo ritenersi che le due forme sono del tutto autonome e distinte fra loro e che l'Assicurazione facoltativa rappresenta un mezzo di tutela contro i rischi di invalidita e vecchiaia completamente rimesso alla volonta dell'interessato, sia per quanto riguarda la sua Costituzione, sia per quanto attiene alla misura della copertura assicurativa. Fra l'Assicurazione volontaria e quella obbligatoria vi e, invece, uno stretto collegamento: il rischio assicurato e lo stesso e identiche sono la misura della contribuzione e le prestazioni; sono diversi, peraltro, i soggetti sui quali incide l'Obbligo contributivo (che, nella Assicurazione facoltativa, e posto interamente a carico dello stesso lavoratore assicurato) e la volontarieta dell'assunzione dell'Obbligo, che prescinde altresi dalla esistenza di un rapporto di lavoro in atto. Questi elementi distintivi, tuttavia, non valgono a diversificare nella sostanza le due predette forme di Assicurazione e a togliere all'Assicurazione volontaria il carattere di continuazione dell'Assicurazione obbligatoria. L'unitarieta delle due forme di Assicurazione, che si sostanzia nella persistenza degli effetti dell'Assicurazione obbligatoria appare chiaramente dal testo dell'art 58 RDL n 1827 del 1935, il quale dispone che l'assicurato, qualora venga interrotto o cessi il rapporto di lavoro, puo conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita, la vecchiaia e la tubercolosi, se, su richiesta, l' istituto lo autorizza a proseguire volontariamente il versamento dei contributi.*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1935 num. 1827 art. 57, Legge 04/04/1935 num. 1827 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)