Sez. 2, Sentenza n. 3089 del 12/10/1982 Ud. (dep. 14/04/1983) Rv. 158374 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - PRONUNCIATA DAL GIUDICE SENZA PREVENTIVE CONCLUSIONI DEL P.M. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - PRONUNCIATA DAL GIUDICE SENZA PREVENTIVE CONCLUSIONI DEL P.M. - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Non sussiste nullità concernente la partecipazione del P.m. al procedimento, né violazione delle norme che vietano al giudice di deliberare se non sentito il P.m. e senza preventive conclusioni delle parti, nel caso di dichiarazione di inammissibilità della impugnazione pronunciata dal giudice di appello senza le preventive conclusioni del P.m. e delle altre parti. Il giudice, infatti, non è obbligato a sottoporre questioni attinenti all'Esercizio del diritto di impugnazione alle parti, essendo invece necessario e sufficiente che le parti stesse abbiano formulato le loro conclusioni di merito. (V mass n 146903; (V mass n 146736; (V mass n 144553).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 150, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)