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Sez. 4, Sentenza n. 7532 del 29/03/1996 Ud. (dep. 26/07/1996) Rv. 206962 - 01

TRASPORTI - IN GENERE | Licenza per il trasporto in conto proprio - È licenza "ad personam" ma con riferimento al singolo veicolo - Trasferimento della proprietà del mezzo per il quale è accordata - Obbligo dell'acquirente di richiedere una nuova licenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206962-01

TRASPORTI - IN GENERE

La licenza per il trasporto in conto proprio, pur essendo "ad personam", è pur sempre licenza anche per il singolo veicolo. Qualora la proprietà del mezzo per il quale è stata accordata venga trasferita ad altri, è irrilevante che la licenza sia stata rilasciata in favore del precedente proprietario, dovendo l'acquirente richiedere una nuova licenza, in quanto deve dimostrare di trovarsi nelle condizioni volute dalla legge per ottenerla.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 31, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 32, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 34, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)