Sez. 3, Ordinanza n. 33128 del 18/12/2024 (Rv. 673199-01)
STRADE - AUTOSTRADE - IN GENERE | Responsabilità del proprietario o del concessionario di autostrade - Natura contrattuale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenza in tema di onere probatorio - Fattispecie.
STRADE - AUTOSTRADE - IN GENERE
La responsabilità del proprietario, o del concessionario, di autostrade nei confronti del conducente di un autoveicolo per i danni subiti nell'uso dell'autostrada, ha natura contrattuale, in quanto il pagamento del pedaggio (ove previsto) determina la nascita di un rapporto contrattuale, configurandosi quest'ultimo quale "prezzo pubblico" e corrispettivo versato per l'utilizzazione di un'opera già compiutamente realizzata per fini di interesse generale, sicché ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del concessionario per l'inadempimento della prestazione, consistente nella messa a disposizione dell'autostrada in condizioni da poter essere percorsa con sicurezza, il danneggiato può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento, non gravando su di lui un onere di specifica allegazione (e tanto meno di prova) della causalità materiale, perché allegare l'inadempimento significa allegare anche nesso di causalità e danno evento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ai danni patiti dal conducente e dal passeggero di un veicolo che, nel transitare su un tratto autostradale soggetto a pedaggio, veniva violentemente colpito da un oggetto che sfondava il parabrezza, aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non assolto dal danneggiato l'onere di provare non solo l'esistenza del danno lamentato ma anche la sua riconducibilità al fatto del debitore).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)