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Sez. 3, Sentenza n. 4644 del 18/07/1986 (Rv. 447374 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A COLTIVATORE NON DIRETTO - CONTROVERSIA PER IL RILASCIO DEL FONDO - QUANTITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447374-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - AFFITTO A COLTIVATORE NON DIRETTO - CONTROVERSIA PER IL RILASCIO DEL FONDO - QUANTITÀ DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE DEL CONVENUTO - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN GRADO DI APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella controversia promossa dal concedente, per sentir dichiarare la cessazione di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, la deduzione del convenuto, rivolta a sostenere la propria qualità di "imprenditore agricolo a titolo principale" ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, quale mezzo al fine di beneficiare della più lunga durata del rapporto prevista in detta ipotesi dall'art. 22 secondo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, esula dalla mera argomentazione difensiva e configura eccezione in senso stretto, come tale non ammissibile per la prima volta in grado d'appello, ai sensi dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., estendendo l'ambito del dibattito ed implica un'indagine su circostanze diverse (la cui dimostrazione è a carico dell'interessato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)