Sez. 3, Sentenza n. 10307 del 05/05/2009 (Rv. 608173 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Citazione con fissazione di un termine a comparire insufficiente - Conseguenze - Nullità della sentenza - Configurabilità - Impugnazione - Cassazione con rinvio - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE
In tema di giudizio davanti al giudice di pace, la nullità di cui all'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., per essere stato assegnato al convenuto nell'atto di citazione un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318 cod. proc. civ., ove non rilevata dal giudice medesimo nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, si traduce in nullità della sentenza, che, se impugnata sul punto, comporta la cassazione della stessa con rinvio al giudice di primo grado affinché ne disponga la rinnovazione d'ufficio entro un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)