Sez. 2, Sentenza n. 3390 del 14/11/1972 (Rv. 361248 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - REVOCABILITA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE - REVOCABILITA - TACITA - AMMISSIBILITA.*
Le ordinanze che dispongono mezzi istruttori non possono mai dare luogo a giudicato, ne a preclusione alcuna, giacche esse, comunque motivate, possono essere sempre revocate e non possono mai pregiudicare, pertanto, la decisione della causa. L'uso del potere di revoca puo essere anche tacito e implicitamente contenuto nella sentenza che motivi per altra via le proprie conclusioni. (V 3955'69 mass n 344388; 3577'69, mass n 343776).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)