Sez. 1, Sentenza n. 5193 del 11/10/1982 (Rv. 423050 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - DI MERCI - SU VEICOLI A MOTORE - LIMITE MASSIMO DI CARICO DELL'AUTOMEZZO - SUPERAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MODALITÀ - CORRETTEZZA DEL METODO ADOTTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - TRASPORTO - DI MERCI - SU VEICOLI A MOTORE - LIMITE MASSIMO DI CARICO DELL'AUTOMEZZO - SUPERAMENTO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - MODALITÀ - CORRETTEZZA DEL METODO ADOTTATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 33 cod. strad. (trasporto di materiale eccedente il limite massimo di carico dell'automezzo), il controllo del peso trasportato sul veicolo può essere validamente effettuato con qualsiasi mezzo (diverso dalla pesa pubblica) idoneo allo scopo e convenientemente adoperato dal misuratore, in quanto l'art. 555 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420), prevedendo al riguardo la pesatura presso una pesa pubblica, non configura un mezzo legale di prova, escludente la possibilità di determinare il peso del veicolo con altri mezzi. L'indagine circa la corretta applicazione del metodo adottato è riservata al giudice del merito e si sottrae al Sindacato di legittimità. (V 3644/77, mass n 387274, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Strada art. 33, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 33, DPR 30/06/1959 num. 420 art. 555, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 555)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)